Scuola: pensione di anzianità

December 22, 2009 by admin · Leave a Comment
Filed under: Pensione 

Scuola: pensione di anzianità

Oggetto: Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione
di anzianità: a.s. 2009-2010.
I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6, lettera a della L. 243/2004
come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della “ quota 95”, prevista
per l’a.s. 2009-2010, sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di
anzianità contributiva.
I requisiti anagrafici e contributivi MINIMI per l’anno 2010 sono almeno 59 anni di età anagrafica e
almeno 35 anni di contributi e devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di
arrotondamento.
Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota
prevista per l’anno considerato ( quota 95), sia i mesi, che le frazioni di essi ( ad es. per l’anno 2010
si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni
di servizio); vedi circolare Inpdap n. 7 del 13/5/2008.
Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano
ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97 che consentono l’accesso al
pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorchè i requisiti prescritti vengano maturati
entro il 31/12/ del medesimo anno.
Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di
età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010)
matura il diritto alla pensione di vecchiaia. (Il titolo è sempre vecchiaia anche nel caso in cui abbia
già maturato il diritto alla pensione d’anzianità)

f.to IL DIRETTORE GENERALE – LUCIANO CHIAPPETTA


Mobilità scuola: 2010-2011

December 22, 2009 by admin · 1 Comment
Filed under: mobilità 

Mobilità scuola: 2010-2011

Sono ripresi oggi gli incontri per il CCNI concernente la mobilità dei docenti  per il prossimo anno scolastico, sospesi in precedenza in attesa che il ministero si esprimesse in merito all’adozione delle nuove classi di concorso e della riforma della secondaria di secondo grado.

Ad inizio di seduta il direttore generale, dott. Chiappetta, ha esplicitato i motivi dell’annullamento dell’incontro previsto per il 9 dicembre ed ha precisato, rispondendo alla richiesta formulata per prima dalla F.G.U., che nel Contratto sulla mobilità, per ora, non si può tener conto delle nuove classi di concorso che verranno definite solamente in organico di fatto.

Relativamente al parere espresso dal Consiglio di Stato in merito alla riforma delle Superiori, nonostante l’eccesso di delega eccepito, il dott. Chiappetta ha dichiarato che entro la prossima settimana saranno trasmessi all’organo competente i chiarimenti richiesti e saranno pronti anche i Regolamenti.
Per quanto riguarda le iscrizioni al nuovo anno scolastico, ci sarà uno slittamento di un mese per le prime classi delle superiori, entro la fine di marzo 2010, anzichè a febbraio. L’amministrazione ha ribadito che la riforma partirà solo dalle prime, come da noi richiesto, ma i tagli dei quadri orari saranno estesi a tutte le classi eccetto le quinte, visto il pieno vigore dell’art. 64 della L. 133/09. In premessa al CCNI dovrà pertanto essere prevista una sequenza per la gestione dell’ulteriore prevedibile esubero.

La nostra delegazione ha espresso un giudizio fortemente negativo, evidenziando il caos che si creerà nelle scuole con i tagli delle discipline che saranno deliberate dai singoli collegi docenti, per adeguare i quadri orari e con la risoluzione del problema delle classi di concorso che saranno adottate in organico di fatto.
La Federazione Gilda-UNAMS ha ribadito la richiesta dello slittamento di un anno della riforma delle superiori, affinchè si possano trovare le soluzioni più idonee e meno dolorose per il personale interessato.

Sulla nostra posizione si è mossa solo la Flcgil, mentre le altre OO.SS. o hanno assunto posizioni sfumate e poco chiare o addirittura si sono dichiarate favorevoli all’entrata in vigore già dal prossimo anno scolastico della riforma, intesa come “un’esigenza ed un dato di necessità”.

Dopo questa prima fase si è passati alla manutenzione del testo che ha riguardato gli artt. dal 7 al 15, senza nulla di significativo e di definitivo rispetto al precedente incontro.

I prossimi incontri in calendario sono previsti per il 22 dicembre e per il 7 e 8 gennaio 2010.

 

Via: www.gildains.it

Scuola: modello lombardo per la Basilicata

December 21, 2009 by admin · Leave a Comment
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Scuola: modello lombardo per la Basilicata

“Ormai è chiaro che l’assessore regionale all’istruzione e formazione intende realizzare un progetto di potenziamento e rafforzamento dell’offerta formativa prendendo a modello quello realizzato dalla Regione Lombardia e “anticipando e ampliando” le competenze regionali del titolo V della Costituzione”. Lo hanno detto questa mattina gli esponenti della Flc Cgil, Eustachio Nicoletti e Domenico Telesca, nel corso di una conferenza stampa sulle linee di politica regionale in materia esposte dall’assessore regionale alla Formazione, Antonio Autilio.
Leggendo alcune dichiarazioni rese dall’assessore in IV Commissione cultura, “stupisce che l’assessore regionale di una coalizione di Centrosinistra – hanno sottolineato i dirigenti del sindacato – sbandieri orgogliosamente l’aver preso come punto di riferimento il “modello lombardo” che prevede l’avvio del processo di destrutturazione del sistema nazionale di istruzione, come sancito dalla Costituzione, fino a stabilire che nel sistema regionale si può sostenere l’esame di stato, finora di carattere nazionale, utilizzando il personale e le risorse come materie di competenza regionale, trasformando l’offerta dell’istruzione pubblica e statale in “un’offerta a domanda individuale.”
“E’ evidente il tentativo di regionalizzare l’istruzione”, obiettivo per il quale “l’assessore ha utilizzato l’intesa con il Miur, finalizzata in altre Regioni a risolvere il problema occupazionale dei precari, per costruire un sistema parallelo di offerta progettuale – hanno ribadito Nicoletti e Telesca – che non avrà nessuna effetto utile alla risoluzione dei problemi emergenziali in cui versa il sistema scolastico lucano, già provato dai tagli operati dal Governo.


Ad anno scolastico ampiamente inoltrato, i circa 700 precari storici della scuola lucana, al contrario dei colleghi di altre regioni che già lavorano, continuano a rimanere inoccupati e rischiano di non trarre i benefici sperati dalle attività progettuali che forse le scuole attiveranno a seguito dell’emanazione dei bandi regionali di cui ancora non si conoscono i contenuti”.
“La Flc Cgil di Basilicata reputa inaccettabile il disegno di un sistema formativo parallelo a quello statale e ritiene importante informare la scuola ed il territorio lucano circa i rischi che corre il sistema scolastico lucano statale a fronte degli interventi che la Regione Basilicata ha programmato.
È importante che tutte le componenti della scuola e della società civile conoscano con esattezza l’orientamento che la Regione Basilicata intende perseguire e diano inizio ad un confronto democratico finalizzato alla condivisione di una programmazione adeguata alla risoluzione dei problemi emergenziali del sistema scolastico lucano”.

Scuola: circolare INPS

December 21, 2009 by admin · Leave a Comment
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Scuola: circolare INPS

Personale docente ed ATA precario – Circolare INPS attuativa della Convenzione 5/8/2009

L’INPS, con la circolare n. 125 del 16/12 u.s., ha emanato le disposizioni attuative della Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – volta ad agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008. A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte. Per i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario docente e ATA avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.


Gli aspetti salienti della suddetta circolare, sono di seguito riportati.

· BENEFICIARI E DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Ai docenti ed agli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010, ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria, ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 nonché del punto 4 della Convenzione suddetta. Per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.

· DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Per ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito www.inps.it. La domanda deve essere presentata:

a) direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della domanda o attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;

b) per il tramite di un Ente di Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell’avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove e’ stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009; Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.

Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi:

1) nell’ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida;

2) nell’ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.

Al fine di agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010:

a) la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;

b) una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda.

Resta fermo che il lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.

Le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell’INPS, devono tempestivamente comunicare all’Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.

E’ data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la cessazione della medesima.

Inoltre, le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto.

Resta ferma la modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.

· REQUISITI

Ai sensi della normativa vigente, per beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione occorre possedere:

a) requisito assicurativo: 2 anni di anzianità assicurativa;

b) requisito contributivo: 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali contro la disoccupazione) nel biennio.

· DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi, al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può essere corrisposta fino a 12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta, nelle seguenti percentuali:

· per i primi 6 mesi il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

· per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

· per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione.

I contratti di supplenza stipulati per l’anno scolastico 2009/2010, prorogano il periodo di durata della prestazione.

· LIQUIDAZIONE

Per consentire la sollecita liquidazione della prestazione, le strutture INPS interessate possono, ove lo ritengano necessario, per assicurare la tempestiva erogazione, consultare il sito del MEF www.spt.mef.gov.it sull’icona Contratti Scuola.

· ASPETTI PROCEDURALI

Il MIUR dovrà far pervenire all’INPS, in via telematica, l’elenco di tutto il personale potenzialmente beneficiario della prestazione.

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