Blocco dei trasferimenti 2010 2011: il MAE fa marcia indietro
Non accolto alla Camera in sede di Commissione parlamentare l’emendamento presentato dal MAE sul blocco della mobilità estero per estero. Ora l’Amministrazione deve rifare tutto daccapo procedendo secondo quanto previsto dal contratto. Soddisfazione della FLC CGIL.
Ora i trasferimenti estero per estero si fanno! Successivamente sui posti vacanti si procederà a nominare gli aventi diritto utilmente collocati nelle graduatorie permanenti. Questo è il succo di un breve messaggio inviato dal Ministro Plenipotenziario Gianni Piccato, capo della delegazione di parte pubblica, alle Organizzazioni sindacali confederali e autonome della scuola.
Il mancato accoglimento da parte della Commissione parlamentare preposta dell’emendamento inserito nel testo del Disegno di legge A.S. n. 2228 “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con cui il MAE chiedeva la trasformazione in legge del decreto direttoriale relativo al blocco della mobilità estero 2010/2011, impone di fatto e di diritto all’Amministrazione il rispetto pieno delle norme contrattuali.
Evidentemente il Parlamento ha ritenuto sul piano giuridico e politico, recependo e accogliendo le critiche di legittimità avanzate dalla FLC Cgil e dalle altre Organizzazioni sindacali, che quell’operazione violasse norme di derivazione pattizia il potere di eventuali modifiche delle quali compete esclusivamente ai soggetti firmatari dei contratti e non ad atti unilaterali dell’Amministrazione, né tanto meno del Parlamento. Da qui il rigetto della proposta e l’implicito riconoscimento dell’autonomia contrattuale e negoziale.
Questa vicenda ci consegna, inoltre, un altro dato politico che deve essere tenuto in debita considerazione. Il Parlamento di fatto ha smentito non solo la Direzione Generale delle culturali, ma lo stesso sottosegretario degli Affari Esteri On.le Mantica (PDL) e indirettamente il Ministro Frattini (PDL). L’On.le Mantica nella risposta all’interrogazione parlamentare dell’On.le Narducci (PD) aveva assunto, per conto del Ministro, una posizione a dir poco discutibile esaltando quella scelta politica, molto di moda di questi tempi, per cui in nome dei tagli è possibile cancellare i diritti contrattuali.
Questa pratica politica viene, invece, clamorosamente bocciata proprio dal Parlamento chiamato a dire la sua nel merito. Ci risulta, inoltre, salvo smentite, che anche l’altro decreto direttoriale relativo alla proroga delle graduatorie permanenti fino al 2012 abbia subito la stessa sorte.
Ci permettiamo, ancora, di aggiungere un’altra valutazione politica direttamente deducibile da questa vicenda. Quei capitoli di bilancio non sono stati considerati spese lineari e, quindi, suscettibili di tagli; ne consegue che il MAE deve provvedere ad appostare le risorse necessarie per ottemperare agli impegni previsti per legge e per contratto. Questo significa che sarà responsabilità dell’Amministrazione provvedere alla copertura delle spese previste in quei capitoli di bilancio.
L’On.le Mantica prima di fare certe affermazioni dovrebbe per lo meno riflettere e capire, soprattutto, a capo di chi sono poste precise responsabilità della mancata copertura finanziaria. Non è ammissibile, infatti, che un’alta carica istituzionale liquidi il tutto affermando semplicemente che i capitoli sono vuoti e carenti. In questo caso sarebbe necessario che il sottosegretario ci dica il perché.
La FLC CGIL si ritiene pienamente soddisfatta di come si è conclusa questa incredibile vicenda. Come pure ritiene che tutti i disguidi che ne conseguono primo fra tutti il ritardo della copertura dei posti siano imputabili all’Amministrazione e a quanti al proprio interno continuano a sostenere che le norme contrattuali possano essere cancellate a colpi di decreti. Farebbe bene il MAE, se vuole amministrare la scuola italiana all’estero con rigore e trasparenza, a relegare il mai rassegnato partito dei falchi in un angolo e impedire di continuare nuocere.
Finito il capitolo della mobilità l’impegno della FLC CGIL sarà quello di incalzare il MAE affinché vengano rispettate le condizioni contrattuali a cominciare dalla riformulazione e aggiornamento delle graduatorie e all’indizione delle prove di selezione nel rispetto di quanto prevede il contratto e la sua tempistica. Come pure incalzeremo l’Amministrazione affinché si dia seguito alla sequenza contrattuale estero che deve essere riaperta il più presto possibile. Ovviamente sarà nostro compito vigilare sullo stanziamento delle risorse in quei capitoli di bilancio e denunciare ritardi, violazioni, dimenticanze e quant’altro.
Il Parlamento è stato chiaro: gli impegni contrattuali vanno rispettati e l’Amministrazione, per dovere costituzionale, deve reperire le risorse necessari per onorare tali impegni contrattuali.
Viai FLC Cgil
Passaggi profilo personale ATA
Nota del MIUR riguardo ai passaggi profilo personale ata per garantire l’accesso alla prova finale a chi frequenta i corsi in provincia diversa.
La nota 6968/10 fornisce indicazioni operative per allineare i tempi delle varie procedure.
Il MIUr con la nota 6968 del 23 luglio 2010, ha fornito indicazioni operative agli Uffici scolastici regionali per garantire la partecipazione alle prove finali per coloro che frequentano i corsi in provincia diversa da quella nella quale hanno presentato la domanda.
In considerazione delle diverse consistenze dei candidati e modalità organizzative nelle varie province si è reso necessario fornire indicazioni per garantire la partecipazione alle prove finali attraverso modalità operative che consentano la conclusione dei corsi in tempo utile per sostenere la prova finale.
VIA CGIL FLC
LA NOTA
Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. A00DGPER 6968 Roma, 23 luglio 2010
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.
All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 – FIRENZE
Oggetto: Personale ATA – Contratto collettivo nazionale integrativo 3/12/2009 – Procedure
per i passaggi dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 –
Tempistiche differenziate dei piani di formazione
Come è noto (punto K dell’allegato tecnico al CCNI in oggetto), agli Uffici scolastici
regionali è affidato il compito di provvedere all’organizzazione ed erogazione delle attività
formative in presenza e delle relative prove finali, pertanto ciascun Ufficio può definire, nel
rispetto degli obiettivi generali e delle regole contrattuali ed un modo autonomo, lo
svolgimento temporale delle varie attività.
E’ altrettanto noto il punto 6.3 del Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2010 in cui si
prevede che il candidato, richiedente la mobilità professionale in altra provincia e rientrante nel
contingente individuato dall’Allegato 1 del medesimo Decreto, come per il test selettivo, svolge
il percorso formativo presso la provincia di servizio, mentre sostiene l’esame finale di cui
all’articolo 8 del CCNI presso la provincia scelta dall’interessato per la mobilità professionale.
Ciò premesso, per la diversa consistenza del numero dei richiedenti e per la diversa
tempistica di pubblicazione degli elenchi da cui estrarre i soggetti da avviare alle fasi
successive (formazione + valutazione), nei diversi ambiti provinciali potrebbero venire ad
esistere differenti piani di attività tali da non consentire al candidato l’ effettuazione della
formazione nella provincia di servizio e l’effettuazione della prova finale nell’eventuale altra
provincia ove ha richiesto la mobilità.
Al fine di non arrecare nocumento alle posizione individuali degli aventi diritto, si avrà
cura di considerare attentamente le singole situazioni. In primo luogo si dovrà considerare se
la tempistica differenziata rientra nei termini di tolleranza dell’ assenza dalle attività formative
in presenza di cui al F dell’Allegato tecnico al CCNI in oggetto. Nel caso in questione, una volta
completata interamente la parte on-line della formazione e la trentaquattresima o la ventesima
ora di formazione in presenza (rispettivamente per i passaggi all’Area D e all’Area B) il corso
potrà ritenersi formalmente già frequentato, per cui il candidato potrà cessare la frequenza per
la parte restante del corso e accedere al successivo momento valutativo finale in altra
provincia. L’ufficio amministrativo responsabile della formazione provvederà ad integrare, ove
necessario, la documentazione del candidato con l’apposito attestato delle attività svolte.
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico
Qualora la situazione non fosse interamente riconducibile all’ipotesi sopra citata, il
candidato, oltre a completare interamente la formazione on-line prevista, assicurerà la sua
partecipazione al massimo possibile delle ore di formazione in presenza programmate, mentre
le ore mancanti al raggiungimento dei minimi necessari al riconoscimento della formazione
svolta verranno assicurate dalla partecipazione ad una attività lavorativa specifica propria del
profilo professionale superiore da attivarsi nell’ istituzione scolastica in cui il candidato presta
servizio. Il Dirigente scolastico e/o il Direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarerà
l’avvenuto espletamento e la durata dell’attività lavorativa in questione che eccezionalmente,
proprio in forza delle necessità rappresentate, potrà essere considerata equiparata all’attività
formativa.
Gli Uffici territoriali competenti allo svolgimento della prova finale, oltreché accettare la
documentazione attestate le attività lavorative e formative svolte, assicureranno che il
candidato in questione possa effettuare la prevista prova finale in coda al piano delle prove di
esame opportunamente programmate.
Si prega di informare tempestivamente le rispettive strutture territorialmente
competenti per l’effettuazione della formazione e delle prove finali, fermo restando che
dovranno essere tempestivamente comunicati i casi eventuali non recuperabili dalle indicazioni
di cui alla presente nota.
Con l’occasione si precisa che i candidati che avessero presentato domanda di mobilità
sia per i l profilo di Assistente Amministrativo che di Assistente Tecnico e qualora fossero
individuati per la partecipazione ai rispettivi percorsi formativi, dovranno svolgere
completamente entrambe le procedure che prevedono sia distinte formazioni sia prove finali.
f.to Il Direttore Generale
- Luciano Chiappetta -
La violazione degli accordi sulle supplenze previsti dal Contratto Integrativo di Istituto costituisce comportamento antisindacale
Vinto dalla FLC CGIL di Firenze un ricorso ex art. 28 L. 300/70. Il contratto di istituto unico strumento di regolazione del lavoro del personale nelle singole sedi scolastiche.
Un ricorso molto importante è stato vinto dalla FLC di Firenze. Infatti, il tribunale del capoluogo toscano – sez. lavoro – ha dichiarato, con sentenza del 14 luglio scorso, antisindacale la condotta tenuta dal Dirigente scolastico di un istituto comprensivo di Firenze che aveva più volte violato la contrattazione di Istituto utilizzando le ore di contemporaneità per far fronte alla necessità di supplire insegnanti mancanti.
Il Contratto di istituto prevedeva “[…] In merito alla sostituzione dei docenti assenti per malattia, motivi di famiglia o di studio, per periodi non superiori a cinque giorni, in base alla normativa vigente … annualmente rinnovata, con la quale il Collegio dei Docenti .. ha deliberato di utilizzare le ore di compresenza/contemporaneità per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe in base a progetti appositamente programmati e per il consolidamento e per l’arricchimento di potenzialità espressive e comunicative … le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale fin dal primo giorno di assenza”.[…]
Il giudice non ha ritenuto che l’esiguità delle risorse messe a disposizione per le supplenze fosse rilevante in quanto “[…] qualunque legittima esigenza che avesse costituito violazione del contratto di Istituto doveva esser non solo rappresentata alle OO.SS., ma doveva essere oggetto di nuova contrattazione”. […].
La regolazione delle ore di compresenza/contemporaneità effettuata dal collegio dei docenti, i conseguenti accordi contrattuali dimostrano che è possibile, nel rispetto delle norme, strutturare un’organizzazione del lavoro che tenga presente i bisogni e le esigenze di tutta l’utenza.
Riteniamo giusto ribadire che l’unico strumento efficace di regolazione delle prestazioni lavorative del personale, sui luoghi di lavoro, sia il contratto integrativo di Istituto.
Per queste ragioni continuiamo a sostenere la fondamentale importanza delle RSU e della contrattazione di istituto e, proprio a tal fine, la Cgil ha chiesto all’Aran, con carattere di urgenza, la convocazione di uno specifico incontro per la definizione del calendario e delle modalità da seguire per adempiere all’avvio delle procedure per le elezioni delle RSU che, a norma dell’Art. 65 del Dlgs 150/2009, dovranno tenersi entro il 30 novembre 2010.
Trasferimenti estero 2010/2011: possibile la rinuncia
Pubblichiami Via CISL SCUOLA una importante comunicazione sui trasferimenti esteri 2010-2011.
In data odierna il MAE ha trasmesso alle OO. SS. il Messaggio n. 0254285 del 23 luglio 2010 con il quale gli interessati possono rinunciare al trasferimento per motivi personali inviando apposita istanza entro e non oltre le ore 15 del 28 luglio 2010.
Considerato che nel messaggio non sono indicate le modalità di trasmissione della rinuncia si suggerisce agli interessati di indirizzare l’istanza al Ministero degli affari esteri – D.G.P.C.C. – ufficio IV – Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma ed inviarla a mezzo telegramma o a mezzo fax (06. 36913589 – 06.36912799)

