Alunni diversamente abili

Per gli alunni diversamente abili: ore di sostegno ed integrazione scolastica nella recente giurisprudenza.
La sentenza n. 2231/2010 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), decisa il 23 marzo e depositata il 21 aprile, non ha assolutamente contraddetto la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2010) in materia di determinazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno nella scuola statale.
Accogliendo, infatti, l’appello dei genitori di un alunno della scuola primaria di un istituto comprensivo in provincia di Udine avverso una sentenza di primo grado del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. di Trieste, il Consiglio di Stato ha affermato il diritto dell’alunno stesso alla riconsiderazione del numero delle ore di sostegno assegnate, numero contestato dai genitori.
Nel riconoscere il diritto, il giudice amministrativo di seconda istanza ha comunque precisato quali sono i limiti entro i quali si può addivenire all’assegnazione delle ore di sostegno in deroga: nel caso in questione, infatti, l’alunno svolgeva un modulo didattico di 32 ore e i genitori sostenevano che doveva essere garantita la copertura dell’intero orario di permanenza scolastica del figlio.
Ciò, però, contraddirebbe con la regolamentazione legislativa della figura dell’insegnante di sostegno, che non svolge una funzione di assistenza dell’alunno in situazione di handicap ma – assumendo la contitolarità delle classi e sezioni in cui opera – svolge una attività di sostegno all’integrazione dell’alunno, partecipando alla programmazione didattica ed educativa al pari degli altri docenti.
Tra l’altro è di tutta evidenza che l’orario obbligatorio di servizio del docente (in questo caso 24 ore settimanali) non potrebbe essere sufficiente a coprire l’intero monte ore di frequenza dell’alunno. Questa eventualità, afferma il Collegio «tradirebbe lo spirito della normativa volta a favorire in ogni caso l’integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche esigenze dell’alunno».
Il Consiglio di Stato, quindi, nel pieno rispetto della pronuncia della Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto ad una rideterminazione del numero di ore di sostegno assegnate per l’integrazione dell’alunno, tenendo conto anche degli ulteriori strumenti (come il servizio socio-educativo) che potrebbero consentire anche la copertura integrale del periodo di frequenza, ma senza venir meno alle finalità che le norme assegnano all’attività di sostegno, che, come detto, non è finalizzata all’assistenza dell’alunno in situazione di handicap ma alla sua integrazione scolastica.
Via: www.cislscuola.it
Alunni disabili
Alunni disabili: incostituzionale la norma che esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) con la sentenza n. 80/2010, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010, ha dichiarato le disposizioni impugnate illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.
In particolare, si legge nella sentenza che:
“Sotto il profilo normativo, il diritto all’ istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. [omissis] Pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale.
La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione” (sentenza n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000).
………………
Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
……………..]
La scelta operata …………. di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità”.
Una vittoria della civiltà sulla insensibile logica del risparmio applicata dal ministro Tremonti”. A dichiararlo è il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio.

