Gelmini: “Sentenza dei giudici giusta. I bambini non vanno strumentalizzati”
Dichiarazione del ministro Mariastella Gelmini
Roma, 11 marzo 2010
“Ritengo giusta la sentenza dei giudici. La scuola italiana è pronta ad accogliere i bambini in difficoltà e a supportarli in un percorso educativo che li prepari e li formi. Il nostro sistema d’istruzione ha sempre incluso e mai escluso e le colpe dei genitori non possono ricadere sui figli.
Allo stesso modo però non si può giustificare chi utilizza i bambini e li strumentalizza per sanare situazioni di illegalità. La legge è chiara e va rispettata.
Per questo i giudici hanno ragione quando affermano che “si finirebbe col legittimare l’inserimento di famiglie di clandestini strumentalizzando l’infanzia”.”
Gelmini sulla Scuola: Tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi
Nota del Ministero su integrazione alunni stranieri
Gelmini: “Tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi, si parte dal 2010-2011 dalle classi prime di elementari, medie e superiori.
Aperti alla integrazione, ma salvaguardia anche dei simboli e
dell’ identità della scuola italiana”
Roma, 8 gennaio 2010
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato a tutte le scuole una nota contenente “indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.
Nelle ultime settimane si è discusso molto della presenza crescente di alunni stranieri nelle scuole e classi italiane, una presenza che talvolta ha superato quella degli stessi studenti italiani.
Con la nota inviata dal Ministero si vuole quindi fornire indicazioni sull’accoglienza e sull’assegnazione degli alunni stranieri alle classi.
In particolare, la nota prevede che:
•Il Ministero assegnerà apposite risorse finanziarie per gli interventi di sostegno alle scuole per l’inserimento di bambini stranieri e ulteriori finanziamenti saranno previsti per le scuole dei territori con alta presenza di cittadini stranieri.
•La nota ribadisce che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo d’istruzione e che le modalità di iscrizione alle scuole italiane seguano i modi e le condizioni previste per i minori italiani.
•Per evitare concentrazioni di iscrizioni di alunni stranieri si dovranno realizzare accordi di rete tra le scuole e gli Enti locali. Gli Uffici scolastici regionali, di intesa con gli Enti territoriali, comunque, potranno autonomamente definire quanti bambini stranieri per classe si potranno iscrivere alle scuole del proprio territorio. Le iscrizioni di minori non italiani non dovranno superare il 30% degli iscritti e in particolare:
?il numero degli alunni stranieri presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio;
?il limite del 30% entrerà in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: verrà infatti introdotto a partire dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e II grado;
?il limite del 30% potrà essere innalzato – con determinazione del Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale – a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;
?il limite del 30% potrà invece essere ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri che dimostrino all’atto dell’iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all’attività didattica, e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.
?Altro elemento fondamentale per l’integrazione degli alunni stranieri è il potenziamento della lingua italiana, indispensabile per poter andare di pari passo negli studi con i compagni di scuola italiani. Il regolamento di riordino del I ciclo prevede, infatti, che nella scuola secondaria di I grado (scuola media) una quota di ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possa essere utilizzata per potenziare l’italiano per gli alunni stranieri.
?L’assegnazione degli alunni non italiani nelle classi è autonomamente decisa dalle scuole che dovranno, comunque, procedere ad un accertamento delle competenze e dei livelli di preparazione dell’alunno per assegnarlo, di conseguenza, alla classe definitiva che potrà essere inferiore alla classe corrispondente all’ età anagrafica. Le scuole comunque possono prevedere che l’inserimento in una classe di un alunno straniero sia preceduto o accompagnato da una prima fase di approfondimento della conoscenza linguistica finalizzata ad un inserimento efficace dell’alunno nella classe.
?Per migliorare la conoscenza della lingua italiana possono essere inoltre organizzati corsi di potenziamento tenuti, dove possibile, dagli insegnanti della scuola stessa. Per questo, nelle attività di formazione degli insegnanti, è opportuno riservare particolare attenzione alle metodologie di intervento e alle misure organizzative e didattiche di sostegno all’integrazione.
“Spesso, all’interno di questo dibattito – ha affermato il ministro Mariastella Gelmini – ci si è voluti dividere agitando una ingiustificata polemica di tipo ideologico. La scuola deve essere il luogo dell’integrazione. I nostri istituti sono pronti ad accogliere tutte le culture e i bambini del mondo. Alla stesso modo la scuola italiana deve mantenere con orgoglio le proprie tradizioni storiche e insegnare la cultura del nostro Paese. L’inserimento, ad esempio, dell’ educazione alla cittadinanza va proprio in questa direzione: insegnare il rispetto per le altre culture e affermare contemporaneamente l’importanza delle regole civili, della storia, delle leggi e della lingua italiana. Una indispensabile condizione questa per realizzare una vera integrazione.
La presenza di stranieri nella scuola italiana, spesso concentrati in alcune classi, non è certo un problema di razzismo ma un problema soprattutto didattico.
Lo sanno le molte mamme che vedono la classe dei loro figli procedere a due velocità di crescita formativa, con alcuni studenti che rimangono indietro ed altri che riescono ad andare avanti meglio.
Stabilire un tetto del 30% di alunni stranieri per classe – ha aggiunto il ministro Gelmini – è un modo secondo me utile per favorire l’integrazione, perché grazie a questo limite si evita la formazione di “classi ghetto” con soli alunni stranieri.
I bambini stranieri devono essere inseriti nelle classi con i bambini italiani per evitare, come accade in molte città, che si formino scuole e classi composte solo da stranieri. Gli alunni non italiani hanno bisogno di stare con quelli italiani per potersi integrare al meglio.
Credo che su questo punto sia destra che sinistra siano d’accordo, come dimostrano le esperienze di tante amministrazioni locali.
Oltre al tetto, inoltre, è fondamentale prevedere classi di inserimento di durata limitata per poter insegnare la nostra lingua a chi è appena arrivato in Italia ad un livello sufficiente per non sentirsi in difficoltà con i coetanei. Questi momenti di inserimento si svolgeranno sia la mattina che il pomeriggio, mentre nella scuola media una parte di ore della seconda lingua potrà essere usata per lo studio dell’italiano.
Comunque non basta inserire un ragazzo straniero in una classe di studenti italiani per ottenere una effettiva integrazione. E’ necessario aiutare gli studenti stranieri ad imparare bene la nostra lingua, perché questa è l’elemento fondamentale che consente ai ragazzi stranieri di non sentirsi in difficoltà e in imbarazzo con i compagni e di realizzare un primo importante passo verso la completa integrazione”.
Scuola Torino
Scuola Torino: Il ministro Gelmini in visita a Torino
Roma, 20 novembre 2009
Questa mattina il ministro Gelmini si è recato a Pianezza (TO), per fare visita alla famiglia di Vito Scafidi, nel primo anniversario della morte del giovane nel crollo del Liceo Darwin di Rivoli. All’incontro con i genitori del ragazzo erano presenti anche il dirigente scolastico dell’Istituto Darwin Maria Torelli, il presidente del consiglio d’istituto, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe De Sanctis e il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta.
“Sono felice che si possa intitolare a Vito il nuovo istituto d’istruzione superiore – ha dichiarato il ministro – Ogni volta che ricordo quanto è successo l’anno scorso, è un colpo al cuore ma quest’anno non è passato inutilmente. Si è fatto molto per la sicurezza dell’edilizia scolastica in Italia e si continuerà a fare di tutto per mettere in sicurezza tutti gli istituti. Un pensiero particolare va alla famiglia di Vito che ha dimostrato, in questo anno, grande dignità e grande compostezza nel dolore”.
Nel pomeriggio, a Torino, il ministro ha partecipato ad un incontro presso la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Nella riunione, il ministro ha ascoltato i progetti educativi e didattici della Fondazione ed ha esposto il lavoro che il Ministero sta svolgendo nel campo della scuola.
In seguito, il ministro ha visitato il Centro Ricerca FIAT di Orbassano (TO). L’amministratore delegato Sergio Marchionne l’ha accompagnata nella visita delle strutture d’eccellenza del Centro e c’è stato uno scambio d’opinioni su alcuni progetti di ricerca importanti per il Paese e per il mondo.
Il ministro è poi intervenuto ad un incontro presso la sede della Fondazione Agnelli, a Torino. Erano presenti John Elkann e il direttore Andrea Gavosto e c’è stato un confronto sulla situazione della scuola in Italia.
Via: www.pubblica.istruzione.it
Decreto salva precari: dichiarazione del ministro Mariastella Gelmini
Decreto salva precari: dichiarazione del ministro Mariastella Gelmini
“Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione del Decreto salva precari e ringrazio il Parlamento che ha dimostrato una grande sensibilità sul tema dei precari della scuola. Si tratta di un segnale importante perché i provvedimenti presi sono finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico e ad assicurare la continuità didattica.
Questa ulteriore dimostrazione di unità sui temi dell’istruzione inoltre è importante anche perché ribadisce che la maggioranza prosegue sulla strada delle riforme”.
Ma in pratica cosa è il decreto salva precari? Per chi ne vuole sapere di più vi inseriamo sotto il testo integrale. Buona lettura!
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il
decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il
regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i
commi 605 e seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;
VISTO il decreto legge……………………
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. ,
adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della legge 3
maggio 1999 n. 124;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della
legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA l’OM n. 48 dell’8 maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei
contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche mediante
apposite procedure informatiche;
CONSIDERATO che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento
previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il
personale A.T.A, inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004
ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e
autorizzati secondo l’iter previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato
dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
CONSIDERATO che in relazione al numero delle cattedre e dei posti disponibili in
organico di fatto a conclusione delle operazioni di avvio dell’anno scolastico
2009/10 il personale di cui sopra, non ha trovato la possibilità di conseguire per il
medesimo anno scolastico la nomina annuale o fino alò termine della attività
didattiche, interrompendo in tal modo la continuità nell’espletamento del servizio
e l’attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie di cui sopra;
CONSIDERATO che a tutela del personale di cui sopra, in funzione della
conservazione del posto di lavoro e della graduale immissione in ruolo, si ritiene
necessario, in attuazione del decreto legge , prevedere la
definizione di particolari misure per il conferimento delle supplenze da assegnare
utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, che rimangono comunque valide
per la copertura delle ulteriori disponibilità.
Per i motivi espressi in premessa,
DECRETA :
Art. 1
1) Destinatario delle disposizioni del presente decreto, per l’anno scolastico
2009/2010, è il personale docente, inserito a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.
2) Tale personale deve aver beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di
contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle
attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette
graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima
fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale
ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali e deve essersi
trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un
contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili,
ovvero, l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o
posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
3) Si considera, altresì, beneficiario delle disposizioni di cui al presente
decreto il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato ad un
contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a
quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi; parimenti
rientra fra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un
contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo
da una delle graduatoria delle province opzionali aggiuntive in cui è inserito in
“coda” a tutte le fasce.
4) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico in corso,
rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della
graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate
graduatorie di circolo o di istituto.
5) Al personale che ha titolo a fruire dei benefici di cui al presente decreto
sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze del personale in
servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie
di circolo e di istituto.
6) Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione
dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio -nelle
graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Parimenti il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art.
554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie
provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24
marzo-2004 ,ha diritto all’attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico
da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o
per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso, posto di
insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio
nell’a.s. 2008-2009.
7) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del
personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque
provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009.
Art. 2
1) Il personale di cui all’art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai
dirigenti scolastici per assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli
insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle
graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie
permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con
precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o
di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria,
anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con
orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia
di appartenenza che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo
restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in
cui il contratto è stato stipulato.
2) Il personale interessato presenta apposita istanza, dichiarando la propria
disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato a scelta:
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la
graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale
ATA, le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004;
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di
circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2009/2010;
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad
esaurimento il personale docente è inserito in “coda”, qualora abbia stipulato,
nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato di durata
annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore
a quello di cattedra o posto.
3) Qualora la provincia nella quale l’interessato ha dichiarato la propria
disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo
e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce
dei benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia
destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche.
4) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole,
nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la
scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza
in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da
rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio,
scegliendo:
-almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti
compreso da 2 a 5;
-almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti
compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti
compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti
superiore a 16;
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria,
disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul
conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1
solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3
1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o
sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo
professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di
fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella
graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A.,
nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate
all’art.1.
Qualora l’interessato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in
una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua
posizione risulterà comunque subordinata rispetto agli aspiranti inclusi
nella graduatoria originaria di tale provincia.
2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto
sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure
informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di
disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano
immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di
supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato
motivo.
Art. 4
1) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in
supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art.
7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con
D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata
superiore.
2) Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche
Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo
svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui
al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.
Art. 5
1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato
ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze
espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo,
viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di
contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori
proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la
conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno
scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio
effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto a percepire l’indennità di
disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci
alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al
termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto
destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo
Ministero e le Regioni.
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per
l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù
di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.
Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli
elenchi prioritari di cui all’art. 3, abbia accettato una supplenza dalle
graduatorie di circolo o di istituto in cui risulta incluso, in provincia diversa, e tale
supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario.
Art. 6
Le disposizioni del presente de decreto si applicano a partire dalla data di
diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le
disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430,
con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento
delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..
Roma,
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

