Continuità Educativa

March 10, 2010 by admin · 1 Comment
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La continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi dell’istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede “forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).

Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.
Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell’alunno handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio – sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l’insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l’alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni con Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e nella C.M. n° 339/92.
Nel collegato alla legge finanziaria 662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio che sancisce :”è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap”. Tale norma è ribadita dal citato art.40 del D.M. n°331/98.
Infine, tra le ipotesi di sperimentazione il D.M. n°331/98 all’art.43 indica anche quella concernente la continuità educativa.

Gite scuola

March 10, 2010 by admin · 1 Comment
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In merito a disposizioni su le gite scuola e la disabilità; dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:

Per la partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonchè di predisporre ogni altra misura di sostegno”.

Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

In caso negativo, bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. 291/92.

Verifiche scuola

March 10, 2010 by admin · 1 Comment
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Verifiche scuola GLH
Agli interventi educativi, dopo l’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche scuola con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno).
Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d’Istituto ( L.104/92,art.15,comma2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull’ handicap in relazione alla singola scuola.

E’ importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato, formulare la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l’Atto di indirizzo D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.
Inoltre, vedere se tra Ente Locale, A.S.L.L. e Provveditorato, sono stati sottoscritti accordi o intese, per stabilire i servizi e le disponibilità finanziarie che le Amministrazioni si impegnano a realizzare.

Che cosa è L’Accordo di Programma?

L’art27 della L.142/90, definisce l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
Il presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Diagnosi Funzionale

March 10, 2010 by admin · Leave a Comment
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Al momento dell’iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale, che consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell’alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati ( Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3 ). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima. L’art.38 della Legge 448/98 – Legge finanziaria per il 1999 – consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda di iscrizione, se l’alunno è stato riconosciuto handicappato (art. 3 Legge 104/92).

La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all’amministrazione scolastica per la richiesta dell’insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno da parte del Provveditorato.

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