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Con una nota diffusa in Data 8 maggio 2012 il MIUR ha comunicato la propria volontà a voler permettere l’accesso diretto a percorsi abilitanti riservati a tutti quei docenti laureati “ma sprovvisti del relativo titolo abilitante” in possesso di un’anzianità di servizio per lo meno triennale , corrispondente a 36 mesi di servizio, ossia a 1080gg.
Recita il comunicato: ”la procedura per i docenti con 36 mesi di servizio sarà costituita da un percorso formativo e da un esame da sostenere e superare per conseguire l’abilitazione. Tale procedura fa eccezione alla logica programmatoria cui è improntato il TFA disciplinato dal D.M. n.249 ma cerca di dare risposta all’esigenza di regolarizzare la situazione di migliaia di persone che hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l’assenza di abilitati. Ove si trascurasse questa emergenza, potremmo incorrere, oltre che in un aggravamento della presenza di non abilitati nella scuola, in probabili sentenze di condanna dell’Amministrazione a dare attuazione al D. Leg.vo 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il riconoscimento dell’abilitazione anche all’effettivo svolgimento dell’attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione“.
Nonostante questa “rassicurazione”, i TFA, sostanzialmente andranno avanti
, “indipendentemente dal diverso percorso abilitante previsto per i docenti con 36 mesi di servizio, laureati ma senza il possesso della prescritta abilitazione”. Previsto? E da quando?! Solo sabato, per la prima volta dal Ministro Profumo è arrivata una dichiarazione non ufficiale, in cui si accennava qualcosa, ma, viste le dichiarazioni dei mesi precedenti, sempre diverse, parlare di previsione sembrava, almeno fino a ieri, azzardato.
Eppure è arrivata, inaspettata, dimostrando che al MIUR, invece di valorizzare la figura dell´insegnante come il cardine su cui ruota la trasmissione dei saperi, si parla di precariato, di “non abilitati”, di “aggravamento” e di contenziosi, solo per la paura di una condanna da parte dei Tribunali, come se nulla fosse. Ma in questo non possiamo che trovare il conforto di aver scelto anche la strada dei ricorsi ai Tribunali della Repubblica per chiedere il rispetto della normativa esistente per i precari di III fascia, attraverso quelle sentenze che, come paventa il MIUR stesso, non tarderanno ad arrivare.
E già sulle “probabili sentenze di condanna dell´Amministrazione”, come la nota chiaramente recita, conviene spendere qualche parola: non siamo forse di fronte ad una ammissione di responsabilità? Non stiamo forse leggendo, tutti, che il MIUR sta dichiarando pubblicamente che, nel recente come nel lontano passato, ha utilizzato docenti (perché tali siamo!) per ricoprire incarichi nella scuola, e che dall´esperienza professionale maturata non si può prescindere, in virtù di una Direttiva europea che non ha trovato finora posto se non nelle rivendicazioni “politiche” e ” legali” proposte da Adida in questi due ultimi anni? Non sta forse ribadendo la fondatezza di tutte le richieste avanzate fino ad ora da Adida?
Era ora! Il MIUR ha trovato il coraggio di ammettere che “migliaia di persone [...] hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l´assenza di “abilitati”. Quindi, il MIUR, le scuole paritarie, e le amministrazioni locali con i Centri di Formazione Professionale, si sono avvalsi dei docenti di III fascia vista “l´assenza di abilitati”. Finalmente un´altra ammissione, nonostante qualcuno, tra i politici e i Dirigenti del MIUR, abbiano a volte tentato di richiamare una certa “fortuità” ed “eccezionalità” nel fatto che i precari di III fascia avessero tanto servizio alle spalle.
Adida, sola e spesso bersagliata da ogni parte, determinata nella difesa dei diritti di questa categoria è stata la prima, e per molto tempo l’unica, ad appellarsi e a diffondere i principi normativi adesso evocati dal MIUR. In oltre due anni e mezzo di attività, inoltre,
In poco più di due anni e mezzo di attività, attraverso un’opera certosina di studio e analisi, ha evidenziato il quadro normativo e le principali violazioni operate dall’amministrazione nei confronti dei docenti precari di III fascia. Ha inoltre più volte ribadito l’esigenza strutturale dei precari di III fascia nelle scuole italiane e, contestualmente, ha denunciato la passata carenza di effettive possibilità, da parte loro, di conseguire o vedersi riconosciuti l´”ambito titolo di abilitati”, a causa di una gestione disomogenea e discriminante delle Scuole di specializzazione e della mancata valorizzazione dei titoli e del servizio.
E qui subentra imperante un´altra dichiarazione disarmante, per la sua “ingenuità”: “ove si trascurasse questa emergenza, potremmo incorrere, oltre che in un aggravamento della presenza di non abilitati nella scuola”! Impossibile non gridare allo scandalo se si mette questa affermazione a confronto con la “logica programmatoria” sostenuta vigorosamente dal MIUR. Come potrebbe aggravarsi una situazione che, a detta dell´Amministrazione, ha bisogno di una programmazione rigida e ristretta, perché, sempre secondo quanto contenuto nel D.M. n.249, si DEVE tener conto dell´effettiva esigenza di personale per definire i numeri dei TFA? E infine, se il MIUR ritiene di dover “regolarizzare la situazione” non è forse perché tale situazione regolare non è, esattamente come Adida sostiene da tempo?
E in ultimo, una chicca: “abilitarsi, dunque, non significa diritto al posto e quindi non significa neppure aggravio della spesa pubblica”. Formidabile! Anche in questo il MIUR dà forza alle rivendicazioni di Adida, che dalle audizioni parlamentari del 2010 ad oggi, ha perso metaforicamente la funzionalità delle corde vocali nel sostenere che non era possibile confondere la formazione, un diritto costituzionale di tutti i cittadini, insegnanti compresi, con il reclutamento, le cui esigenza di regolamentazione non è mai stata messa in discussione se non quando si fosse configurata, come in molti casi anche a danno dei precari di III fascia, un evidente sfruttamento, in barba delle Direttive comunitarie (precisamente la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio) e delle Leggi nazionali a riguardo, sotto gli occhi persino dei sindacati che avrebbero dovuto insorgere.
Ultima in ordine di tempo è la Legge 04.11.2010 n° 183 , G.U. 09.11.2010, dove all´ARTICOLO 13, comma due si legge che: “le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni”. Legge recente, è vero, ma che suggella quel percorso di civiltà che l´Italia ha solo teoricamente compiuto nella direzione della tutela del principale diritto dei propri cittadini: il lavoro.
A questo proposito, vale la pena di spendere altre due parole, visto il richiamo ai “36 mesi di servizio” contenuto nella nota, sorprendentemente accompagnato dalle le gravi ammissioni del MIUR già commentate finora: trentasei mesi di servizio, nella scuola, dove è necessario ricordare vige la “stagionalità” dei contratti, sono un parametro che istituisce un ordine di grandezza che non concorda né con la durata dell´anno scolastico, né con il sistema che lo stesso MIUR adotta per l´attribuzione del punteggio relativo ad un anno di servizio. Se consideriamo che, nei mesi estivi, i docenti precari non sono coperti da contratto, nella più ottimistica previsione, per arrivare a maturare 36 mesi di servizio, di anni di docenza ce ne vorrebbero almeno quattro, considerando i contratti “annuali” da settembre a giugno. Come recita l´art. 11, co. 14, l. 124/99, infatti, «il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall´anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale», con conseguente irrilevanza della distinzione, ai fini del calcolo dell´anzianità di servizio, tra supplenza annuale e supplenza fino alla cessazione dell´attività didattica.
E poi questi fatidici trentasei mesi, utili (come abbiamo prima ricordato) persino per ambire alla stabilizzazione, nei disegni del MIUR servirebbero ad ottenere un semplice “pezzo di carta”, nonostante la citata Direttiva europea 36/2005 preveda che tre anni di esperienza professionale siano assimilati a un TITOLO DI FORMAZIONE, soprattutto se, come nel caso dei docenti di III fascia secondo quanto stabilito dai loro contratti di assunzione, abbiano svolto la professione in modo effettivo e legittimo. In mancanza di nuove regole per il reclutamento, invece, il MIUR “mette le mani avanti” e non perde occasione di ricordare che l´abilitazione che questi docenti con pluriennale esperienza conseguirebbero servirà solo a partecipare a concorsi ai quali, per altro, se banditi, potrebbero già partecipare in quanto ritenuti dalla vigente normativa “possessori di titoli validi all´insegnamento”. Un Grande passo in avanti, dunque!
Eppure, il MIUR, applicando correttamente la Direttiva europea, non ha faticato a rispettarla per tutti quei docenti europei che, avvalendosene legittimamente, hanno richiesto ed ottenuto sulla base di Decreti emessi anche in questi ultimi mesi, gli stessi mesi in cui i docenti di III fascia hanno dovuto lottare persino per il riconoscimento dell´”ambito” status di precari, e, senza uno specifico titolo di abilitazione, con titoli di studio identici a quelli dei docenti italiani, si sono visti “abilitare” con la formula di ammissione secondo cui “l’esperienza professionale” posseduta dagli interessati “ne integra e completa la formazione”, principio applicato a docenti non italiani (provenienti da paesi come la Grecia, la Polonia, la Bulgaria, la Romania, la Spagna, ecc.) anche con esperienza professionale di soli dodici mesi nel proprio Paese.
Incomprensibile agli occhi dei precari di III fascia, quindi, ipotizzare le ragioni di un accanimento senza precedenti nella storia italiana, quello che il MIUR sta riservando loro, pur essendosi trovato costretto a riconoscerne l’esistenza e il valore, evidente quando si “prevede” di fissare un parametro forzato e privo di corrispondenza in una realtà scolastica provata, per stessa ammissione del Ministero, dall’esistenza di un´”emergenza” da non trascurare e di cui auspica una “normalizzazione”.
E in conclusione la considerazione secondo cui, dopo anni di utilizzo dei docenti di III fascia, come si evince chiaramente da questa nota “chiarificatrice”, ancora non è passato un concetto: un anno scolastico di docenza è ben oltre rispetto ad un anno di tirocinio sotto la guida di un tutor, quanto a responsabilità, mansioni, ruolo, status, oneri, ecc. I docenti di III fascia, non sono “saliti in cattedra” ma sono stati nominati sulla base di graduatorie istituite dal sulla base di Decreti del MIUR, che ne hanno valutato i titoli e il servizio. Sulla base dei contratti stipulati, poi, questi insegnanti si sono assunti tutte le loro responsabilità, civili quanto penali, nei confronti dell´Amministrazione, delle istituzioni scolastiche presso cui hanno lavorato, degli alunni, i minori che sono stati a loro affidati, anche al di fuori delle mura scolastiche.
Attendiamo, allora, questa “profetica” opportunità, dispensata con l´”evidente” volontà di appianare un annoso problema, ed intanto, non sapendo né come né quando una norma conforme alle premesse fin qui analizzate, districandoci a fatica in un ginepraio di dichiarazioni contraddittorie, dovremo pagare dai 100 euro in su per sostenere i test preselettivi di accesso ai TFA, dal quale attualmente nessuna norma esonera! Al di la delle dichiarazioni rese dal MIUR infatti, non si sa ne “se”, ne “come”, ne “quando”, tali intenti verranno attuati.
Chissà che al MIUR, qualcuno, nel frattempo, non si renda presto conto che c´è qualche “dettaglio” da rivedere!
L´associazione Adida

Riceviamo da ADIDA (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare) la seguente comunicazione che volentieri pubblichiamo.
Informiamo che i senatori RUSCONI , GIAMBRONE , FOLLINI , SOLIANI , BUGNANO hanno presentato in data 17 Novembre 2011 una interrogazione parlamentare rivolta al MIUR volta ad accertare l’esatta consistenza dei docenti precari di III fascia con pluriennale esperienza, nonché a richiedere in favore degli stessi un più favorevole trattamento.
Tale atto scaturisce da una serie di colloqui e trattative portate avanti da Adida con i due schieramenti, nonché dalla necessità di conoscere dati certi sui precari di III fascia con almeno 360gg. di servizio, necessari a dimostrare l’errata istruttoria che ha portato all’approvazione del decreto 249/2010 (Schema di Decreto sulla Formazione Iniziale Docenti) in sede giudiziaria.
Direttivo Adida (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare)
www.associazioneadida.it
Testo interrogazione:
Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02496
Atto n. 3-02496 (in Commissione)
Pubblicato il 11 novembre 2011
Seduta n. 636
RUSCONI , GIAMBRONE , FOLLINI , SOLIANI , BUGNANO – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. -
Premesso che:
dalle stime di Adida-Associazione docenti invisibili da abilitare, associazione di categoria senza scopo di lucro che pone al centro dei suoi obiettivi la questione della tutela dei diritti dei docenti precari non abilitati, sono circa 30-40.000 i docenti precari non abilitati di terza fascia che da anni insegnano nelle scuole italiane di ogni ordine e grado in virtù di un’idoneità non solo sancita da numerose norme nazionali e comunitarie, ma ribadita proprio nei contratti sottoscritti tra i “precari non abilitati” e l’amministrazione scolastica in cui si precisa che gli stessi docenti sono stati assunti in quanto soggetti idonei e che l’inidoneità allo svolgimento della professione è causa di risoluzione del contratto;
si tratta di insegnanti a tutti gli effetti, assunti attraverso graduatorie di merito ministeriali, spesso anche su cattedra annuale, che condividono i medesimi incarichi e ruoli degli insegnanti abilitati e di ruolo;
i suddetti docenti hanno sempre contribuito a garantire il servizio scolastico essendo tuttora indispensabili per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee;
negli ultimi anni i diritti di tale categoria di lavoratori, già precari “a tempo indeterminato”, hanno subito ulteriore pregiudizio;
in particolare, nel decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″», per l’accesso al tirocinio formativo attivo, è stato previsto per tale categoria di docenti addirittura una tripla selezione, due esami scritti ed uno orale, superata la quale si accederà ad una sola graduatoria di merito sulla base della quale verranno ammessi i docenti con punteggio maggiore;
con tale provvedimento i docenti di terza fascia vengono di fatto equiparati ai neo-laureati, pur non avendo questi ultimi alcuna esperienza di insegnamento;
contro tale decreto è stata avviata un’azione giudiziaria nazionale da parte di Adida e di altre associazioni del settore a cui hanno aderito circa 10.000 ricorrenti;
in particolare, è stato richiesto l’annullamento del suddetto decreto ministeriale che, a parere degli stessi ricorrenti, presenterebbe diversi profili di illegittimità;
i ricorrenti contestano, infatti, i criteri che hanno orientato l’operato ministeriale e l’iter che ha portato all’approvazione definitiva del citato decreto; in particolare, gli stessi ricorrenti sostengono, infatti, che il Ministero, attraverso la diffusione di dati errati circa il numero effettivo di docenti appartenenti alla terza fascia, avrebbe di fatto impedito alle Commissioni parlamentari di valutare in modo corretto e informato lo status giuridico dei precari storici di terza fascia;
il dato ufficiale di 129.050 docenti non abilitati complessivamente presenti in tutte le graduatorie di terza fascia, fornito ufficialmente ex post dal Ministero, se pure notevolmente ridimensionato rispetto a quello fornito alla VII Commissione permanente (Cultura) della Camera e alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, è stimato, come dichiara esplicitamente lo stesso Ministero, desumendolo dal punteggio totale con il quale i docenti di terza fascia sono inseriti in graduatoria, quando invece è noto che solo una parte di questo è legato all’anzianità di servizio. Ne segue che il criterio applicato dall’amministrazione per estrapolare il numero dei docenti di terza fascia non abilitati con almeno 360 giorni di servizio (corrispondenti a 24 punti su due anni scolastici) porta a fornire un dato (di 129.050 docenti) ad avviso degli interroganti non solo inesatto, ma totalmente inservibile e fuorviante,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover fornire con la massima urgenza il numero reale dei docenti precari non abilitati con almeno 360 giorni di servizio ovvero con 24 o più punti attribuiti al solo servizio;
quali siano i motivi per cui, a tutt’oggi, il Ministero non abbia ancora provveduto alla diffusione di tali dati certi;
se non si ritenga necessario prevedere per tale categoria di docenti un percorso abilitante ad hoc al fine di consentire loro di poter concludere un percorso formativo in una formula adeguata alle esigenze di personale in servizio che, anche per motivi oggettivi, non può astenersi dal lavoro;
se non si ritenga necessario intervenire, sui criteri e le modalità di accesso ai percorsi formativi per i docenti al fine di consentire ai docenti di terza fascia di poter accedere a tali cosi anche in soprannumero rispetto all’esigenza di docenti stabilite su base regionale, al fine di garantire loro il diritto costituzionale di accedere al lavoro in condizioni di equità ed uguaglianza.
ADIDA (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare)
Sito web: www.associazioneadida.it

Si comunica che Sabato 22 Ottobre presso l’auditorium del Liceo “Lorenzo Mascheroni” a Bergamo in Via A.Da Rosciate 21/a, Adida terrà una conferenza per fare il punto sulla questione III fascia (situazione attuale, prospettive future, sitauzione giuridica ecc. ) e sulle attività intraprese dell’associazione (trattative politiche, ricorsi ecc. ).
Presenziaranno alla conferenza la coordinatrice l’avv. Michele Bonetti che farà il punto sui ricorsi finora avviati e quelli futuri che verranno intrapresi, la coord. naz. Adida Francesca Bertolini e i coordinatori Adida Luca Dibitonto e Lorena Giovanna Fiorito.
ORARI:
In realtà è necessario precisare che le conferenze saranno due e non una… La prima avrà inizio alle ore 14.15, la seconda inizierà invece alle ore 17.00. Questa soluzione è stata decisa per evitare il sovraffollamento della sala che può ospitare fino ad un massimo di 300 persone.
Maggiori dettagli sull’evento possono essere trovati alla seguente pagina web: http://goo.gl/vCTpL

Riceviamo e pubblichiamo un comunicaro stampa sul ricorso Gae (Graduatorie ad esaurimento)
Gentilissima redazione,
si comunica che l’associazione Adida (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare) si vede costretta ad avviare in tempi rapidi un ricorso amministrativo al fine di chiedere l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di tutti i precari in possesso di titoli di studio validi all’insegnamento ed all’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto, sia in II che III fascia.
Caratteristiche per aderire:
- – chiunque sia in possesso di un valido titolo di studio all’insegnamento (non importa se per l’infanzia, la primaria o la secondaria di primo e di secondo grado), anche se privo di servizio può presentare ricorso;
- – possono altresì ricorrere per l’inserimento con riserva in GaE gli studenti iscritti a Scienze della Formazione Primaria che non abbiano ancora concluso il proprio iter formativo e che non abbiano potuto beneficiare di tale misura in passato;
- – per i ricorrenti della Provincia di Trento e della Valle d’Aosta si vorrebbero allestire ricorsi a parte;
- – non potranno invece ricorrere i docenti già inseriti in GAE a pieno titolo e che volessero richiedere l’inserimento per una diversa classe di concorso per la quale siano privi del titolo abilitante.
Tempistica per aderire:
- – anche se nelle modalità di preadesione è riferito che è preferibile consegnare la domanda agli USP entro il 1 Giugno, è necessario precisare che la vera data di scadenza fissata per aderire al ricorso e consegnare la relativa domanda è fissata per l’inizio del mese di luglio.
Tutti i dettagli di questo ricorso si possono visualizzare sul sito dell’associazione Adida, relativamente alla sezione riservata al “ricorso GaE”.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più sinceri e cordiali saluti.
ADIDA, Associazione Docenti Invisibili da Abilitare
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