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	<title>Scuola Magazine &#187; decreto salva precari</title>
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	<description>Il Magazine sulla Scuola Pubblica. Tutti i giorni riportiamo news, pareri e anticipazioni per i Docenti, il Personale Ata e gli Studenti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:58:28 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Salva precari: cambia la tempistica per gli elenchi definitivi</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2010/11/02/salva-precari-cambia-la-tempistica-per-gli-elenchi-definitivi/</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salvaprecari]]></category>
		<category><![CDATA[decreto precari]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva precari]]></category>
		<category><![CDATA[elenchi definitivi]]></category>
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		<category><![CDATA[salva precari]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Miur proroga la pubblicazione delle graduatorie prioritarie definitive al 5 novembre 2010. Pubblichiamo questa nota di Gilda degli Insegnanti in merito agli elenchi definitivi per il decreto Salva Precari. In risposta alle numerose richieste di proroga della produzione degli elenchi definitivi, al fine di garantire la massima accuratezza possibile nei controlli sulle domande pervenute, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="scuola" src="http://webstorage.mediaon.it/media/2009/10/20091021_214402_3B40CBC0_medium.jpg" alt="" width="463" height="332" /></p>
<p>Il Miur proroga la pubblicazione delle <strong>graduatorie prioritarie</strong> definitive al 5 novembre 2010. Pubblichiamo questa nota di <strong>Gilda degli Insegnanti</strong> in merito agli elenchi definitivi per il<strong> decreto Salva Precari</strong>.</p>
<p>In risposta alle numerose richieste di proroga della produzione degli <strong>elenchi definitivi</strong>, al fine di garantire la massima accuratezza possibile nei controlli sulle domande pervenute, con <a title="nota" href="http://www.gildains.it/public/documenti/1129DOC-586.pdf">nota prot. n.9644 del 29 ottobre </a>il <strong>MIUR</strong> ha disposto la seguente nuova tempistica:</p>
<p>4 novembre: prenotazione elenchi prioritari definitivi;</p>
<p>5 novembre: popolamento della banca dati per le convocazioni dagli elenchi prioritari.</p>
<p>Alla data del 5 novembre saranno parimenti effettuati gli scarichi per l´inoltro all´INPS dell´elenco dei beneficiari.</p>


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		<title>Decreto salva precari : emanati ulteriori chiarimenti ministeriali</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2010/09/29/decreto-salva-precari-3/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2010/09/29/decreto-salva-precari-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindacato]]></category>
		<category><![CDATA[CISL Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva precari]]></category>
		<category><![CDATA[elenchi prioritari]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria ad esaurimento]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie d'istituto]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie di circolo]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul decreto salva precari riportiamo una nota di Cisl scuola: Il MIUR, attraverso la nota 8709 del 28.9.2010, chiarisce che l&#8217;art. 2, punto 1, del decreto 68/10 &#8211; nel disporre l&#8217;esclusione dagli elenchi prioritari di coloro che nell&#8217;a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento della provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="scuola" src="http://webstorage.mediaon.it/media/2009/10/20091021_214402_3B40CBC0_medium.jpg" alt="" width="468" height="337" /></p>
<p>Sul<strong> decreto salva precari</strong> riportiamo una nota di<strong> Cisl scuola</strong>:</p>
<p>Il<strong> MIUR</strong>, attraverso la nota<a title="nota" href="http://www.cislscuola.it/files/nota_8709_28set_10.pdf"> 8709 del 28.9.2010</a>, chiarisce che l&#8217;art. 2, punto 1, del decreto 68/10 &#8211; nel disporre l&#8217;esclusione dagli <strong>elenchi prioritari</strong> di coloro che nell&#8217;a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla <strong>graduatoria ad esaurimento</strong> della provincia di appartenenza o dalle correlate <strong>graduatorie di circolo</strong>/istituto &#8211; intende, ovviamente, che la rinuncia alle supplenze attribuite riguardi i periodi almeno sino al 30 giugno.</p>
<p>Le rinunce effettuate dagli aspiranti per supplenze conferite dalle <strong>graduatorie d&#8217;istituto</strong> ad orario intero ma per periodi inferiori non danno luogo all&#8217;esclusione dagli elenchi prioritari.</p>


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		<title>Decreto salva precari: la modulistica è pronta</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2010/09/07/decreto-salva-precari-2/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sindacato]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva precari]]></category>
		<category><![CDATA[elenchi prioritari]]></category>
		<category><![CDATA[Gilda degli Insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria ad esaurimento]]></category>
		<category><![CDATA[modelli di domanda]]></category>
		<category><![CDATA[personale docente]]></category>

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		<description><![CDATA[In merito al decreto salva precari, certi di fare cosa gradita agli interessati, riportiamo la nota di Gilda degli insegnanti dove sono riportate tutte le indicazioni utili. Ecco a seguire la nota. Per ulteriori approfondimenti potrete rivolgervi presso le sedi territoriali di Gilda Scuola. Il MIUR ha diffuso con nota prot. n. 7837 del 31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="decreto" src="http://webstorage.mediaon.it/media/2009/10/20091021_214402_3B40CBC0_medium.jpg" alt="" width="464" height="335" /></p>
<p>In merito al <strong>decreto salva precari</strong>, certi di fare cosa gradita agli interessati, riportiamo la nota di <strong>Gilda degli insegnanti</strong> dove sono riportate tutte le indicazioni utili.</p>
<p>Ecco a seguire la nota. Per ulteriori approfondimenti potrete rivolgervi presso le sedi territoriali di <strong>Gilda Scuola</strong>.</p>
<p>Il MIUR ha diffuso con<a title="nota" href="http://www.gildains.it/public/documenti/943DOC-657.pdf"> nota prot. n. 7837 </a>del 31 agosto i <strong>modelli di domanda</strong> e la lista dei distretti scolastici ai fini dell´inserimento negli <strong>elenchi prioritari</strong> relativi all´a.s. 2010/11.</p>
<p>Si ricorda, che ai sensi del <a title="dm" href="http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=126&amp;plug=Supplenze&amp;area=supplenze&amp;id=812">DM 68 del 30 luglio 2010 </a>può presentare domanda il<strong> personale docente</strong> ed educativo, inserito a pieno titolo nell´a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento che:</p>
<p>1) abbia conseguito, nell´anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie di circolo e istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un´unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso o posti d´inserimento nelle dette graduatorie;</p>
<p>2) non abbia ottenuto per l´anno scolastico 2010-2011 nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o l´abbia ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi;</p>
<p>3) non abbia rinunciato nell´anno scolastico 2010/2011 ad una supplenza conferita per intero orario nell´ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza (a &#8220;pettine&#8221;) o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto, ovvero abbia rinunciato nell´anno scolastico in corso ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo da una delle graduatoria delle province opzionali aggiuntive in cui è inserito in &#8220;coda&#8221; a tutte le fasce.</p>
<p>Nel modello di domanda potrà essere indicata una unica sede provinciale a scelta tra:</p>
<p>- la sede dell´ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza (a pettine),</p>
<p>- la sede dell´ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l´a.s. 2010/2011;</p>
<p>- la sede dell´<strong>ufficio scolastico regionale</strong> nella cui <strong>graduatoria ad esaurimento</strong> il personale docente è inserito in coda, in via obbligatoria, ai fini del completamento d´orario, qualora al momento della presentazione della domanda abbia già stipulato per l´anno scolastico 2010/2011 un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di<strong> cattedra</strong>.</p>
<p>La scelta delle sedi deve essere operata per distretti, con il vincolo di un numero minimo da rispettare:<br />
- almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;<br />
- almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;<br />
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;<br />
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti maggiore di 16<br />
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, può essere indicato 1 solo distretto nell´ambito di quelli prescelti.</p>
<p>La <strong>domanda </strong>deve essere presentata, secondo il modulo allegato, nel <strong>periodo tassativo dal 15 al 30 settembre 2010</strong>, a mano o con raccomandata a/r (in tal caso fa fede la data di ricezione dell´ufficio postale) alla scuola di servizio del 2008/2009 (che certificherà la sussistenza della nomina nel detto anno).<br />
La citata istituzione provvederà all´inoltro delle suddetta domanda alla sede provinciale dell´ufficio scolastico regionale scelta dall´interessato.</p>
<p>Si ricorda che la validità dei nuovi elenchi prioritari decorre dalla data della loro pubblicazione. Fino a tale data si utilizzeranno le<strong> graduatorie d´istituto</strong>, non avendo più efficacia i precedenti elenchi prioritari. Lo ha precisato il MIUR con la <a title="nota" href="http://www.gildains.it/public/documenti/943DOC-148.pdf">nota prot. n. 7899 </a>del 2 settembre</p>


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		<title>Precari scuola</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2010/02/01/precari-scuola-2/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[precari]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva precari]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[precari scuola]]></category>
		<category><![CDATA[salva precari]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

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		<description><![CDATA[Precari scuola e decreto salva precari: 16.543 insegnanti e 4.529 Ata coinvolti nelle misure predisposte da Miur, Inps e Regioni Di Menna: quasi 150 milioni a sostegno del lavoro dalle Regioni La Uil sostiene le rivendicazioni di chi è in una situazione di precarietà lavorativa e rilancia dal XII Congresso nazionale le sue proposte: incarichi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Precari scuola</strong> e <strong>decreto salva precari</strong>: 16.543 insegnanti e 4.529 Ata<br />
coinvolti nelle misure predisposte da Miur, Inps e Regioni</p>
<p>Di Menna: quasi 150 milioni a sostegno del lavoro dalle Regioni</p>
<p>La Uil sostiene le rivendicazioni di chi è in una situazione di <strong>precarietà lavorativa<br />
</strong>e rilancia dal XII Congresso nazionale le sue proposte: incarichi pluriennali sui posti disponibili, immissioni in ruolo, concorsi per i giovani dove le graduatorie sono esaurite, perché senza questi interventi si sta già formando <strong>nuovo precariato</strong>.</p>
<p>Misure salva precari. A pochi giorni dalla scadenza delle domande per il <strong>personale precario</strong> che lo scorso anno aveva un incarico e che questo anno potrebbe non vederlo rinnovato, la Uil Scuola fa il punto sull’attuazione delle misure disposte dal Miur, Inps e Regioni.</p>
<p>Sono 16.543 gli insegnanti e 4.529 gli Ata, iscritti agli elenchi prioritari, destinatari, secondo le stime del Miur, dell’indennità di lavoro.</p>
<p>Nel mese di marzo scorso, la Uil – ricorda Massimo Di Menna, segretario generale della Uil Scuola – ha promosso manifestazioni nei capoluoghi di regione a sostegno del lavoro nella scuola.<br />
Dopo queste iniziative, molte regioni (il dettaglio nella scheda allegata) hanno deliberato stanziamenti per sostenere sia il reddito che la permanenza nel lavoro del personale.</p>
<p>Si tratta di risorse – spiega Di Menna – che sfiorano, complessivamente, i 150 milioni di euro che, si aggiungono e si integrano all’Inps per la disoccupazione, coprono una platea molto alta di beneficiari e serviranno per sostenere il reddito e la permanenza al lavoro.</p>
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<p>25 milioni di euro, questa la somma stanziata dalla Puglia, 20 milioni lo stanziamento approvato dalla Sardegna, è di 15 milioni il plafond di risorse previsto dalla Lombardia, che prevede di utilizzarne cinque, 7 milioni e 200mila euro lo stanziamento della Basilicata.</p>
<p>E’ già operativo lo stanziamento di 10 milioni di euro previsto dalla Campania, sono in fase di definizione i bandi del Piemonte che ha previsto 7 milioni di euro.</p>
<p>Tre milioni di euro sono stati destinati a sostegno del lavoro nelle scuole della Liguria, due milioni e mezzo di euro sono stati individuati per questa finalità dal Molise, due milioni e 300 mila dal Veneto, quasi un milione e mezzo di euro dalle Marche, regione che, insieme alla Campania, alla Sardegna e alla Lombardia ha fatto da ‘apripista’ alle varie intese regionali.</p>
<p>La Sicilia ha stanziato 55 milioni di euro in due anni.</p>
<p>Si fermano allo stato di promesse i 10 milioni di euro della regione Lazio.</p>
<p>Fuori da questo quadro cinque regioni, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Lazio e Toscana, che non hanno sottoscritto alcuna intesa.</p>
<p>(In Emilia, Toscana e Friuli, le Regioni hanno attivato interventi e progetti di propria iniziativa).</p>
<p>(In Campania, in Lombardia e Puglia, le misure predisposte dalle Regioni sono state estere anche al personale non inserito negli elenchi prioritari).</p>
<p>La predisposizione di una ‘indennità di disponibilità’ – aggiunge Di Menna – rappresenta una novità assoluta per il mondo della scuola. Il meccanismo messo in atto consente non solo di tutelare persone – ricorda Di Menna &#8211; che dopo anni di supplenze annuali si sono trovate senza stipendio e senza lavoro, a seguito dei tagli agli organici, ma anche di accompagnarle verso la stabilizzazione del rapporto di lavoro.</p>
<p>Quel che registriamo ora è un ritardo nella gestione – commenta il segretario della Uil Scuola. In molte regioni sono ancora in via di definizione i bandi attuativi delle intese. Sono lentezze che vanno superate rapidamente perché questo mix di misure, nazionali e regionali, sollecitato a marzo dello scorso anno e realizzato ad anno scolastico iniziato, ha un doppio obiettivo: garantire concretamente la retribuzione ad insegnanti e personale Ata e il personale necessario alle scuole.</p>
<p>Una misura d’urgenza e di emergenza che potrebbe rivelarsi necessaria anche per il prossimo anno, proprio per consentire un esito positivo del processo si stabilizzazione di questo personale.</p>
<p>Ora serve un intervento del Governo per reiterare il decreto legge. Una decisione – sottolinea Di Menna – da prendere subito in modo da evitare i ritardi che il meccanismo Inps, Miur, regioni, ha avuto nella sua fase di avvio e da garantire già dal mese di settembre la copertura dell’indennità per il personale precario coinvolto.</p>
<p><a href="http://www.uil.it/uilscuola/web/congresso/congresso_XII/ricerche/RILEVAZIONE_%20REGIONI_MIUR.pdf">Vedi la scheda della ricerca</a></p>
<p>Via: <a href="http://www.uil.it/uilscuola">www.uil.it/uilscuola</a></p>


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		<title>Afam: nomine in ruolo</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2009/12/01/afam-nomine-in-ruolo/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2009/12/01/afam-nomine-in-ruolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[afam]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva precari]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie ex L.143/04]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie scuola]]></category>
		<category><![CDATA[incarico annuale]]></category>
		<category><![CDATA[nomine in ruolo]]></category>

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		<description><![CDATA[  Anche questa proposta tra gli ordini del giorno accolti in sede di conversione del DL 134/09 AFAM: le graduatorie ex L.143/04 potrebbero essere utili anche per le nomine in ruolo   In occasione della conversione in legge (Legge 167 del 24 novembre 2009) del DL 134/09, meglio conosciuto come “salva precari” è stato accolto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="afam" src="http://lnx.classicaviva.com/wp/wp-content/uploads/2008/01/protestaRoma201207.jpg" alt="" width="457" height="386" /></p>
<p> </p>
<p>Anche questa proposta tra gli ordini del giorno accolti in sede di conversione del DL 134/09</p>
<p>AFAM: le graduatorie ex L.143/04 potrebbero essere utili anche per le <strong>nomine in ruolo</strong></p>
<p> </p>
<p>In occasione della conversione in legge (Legge 167 del 24 novembre 2009) del DL 134/09, meglio conosciuto come “<strong>salva precari</strong>” è stato accolto dal Governo un ordine del giorno, che riguarda la stragrande maggioranza dei precari in servizio nelle accademie, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati.</p>
<p>Quando sarà emanato il provvedimento, per il quale il Governo ha assunto l&#8217;impegno: &#8220;trasformazione ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all&#8217;articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato per coloro che, inseriti nelle suddette graduatorie, abbiano maturato almeno 3 anni di <strong>incarico annuale</strong> di insegnamento nelle predette istituzioni&#8221;, per l’AFAM si prospetta una soluzione che, seppur parziale, potrà dare risposta a gran parte del precariato docente oggi in servizio.</p>
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<p>Resta comunque irrisolto il problema dei molti posti vacanti che non potranno essere coperti da tali graduatoria per mancanza di aspiranti tanto che le istituzioni hanno bandito concorsi a livello di sede e stipulato contratti sempre e solo a tempo determinato.</p>
<p>Rimane anche irrisolto il problema del precariato per il personale tecnico e amministrativo che dall’ultima stabilizzazione ha già raggiunto un numero significativo in relazione alla dotazione organica del comparto: duecento tra amministrativi e coadiutori, circa il 10% dell’organico complessivo.</p>
<p>Per il comparto dell’AFAM, la legge in questione avrebbe dovuto assumere gli emendamenti a suo tempo presentati e finalizzati a sanare e risolvere il precariato creatosi dall’approvazione della riforma ad oggi; sarebbe stata l’occasione per chiudere con un sistema analogo a quello della scuola, oggi inadeguato per le istituzioni dell’AFAM, e per lasciare il posto a criteri e parametri di tipo universitario.</p>
<p>Inoltre, i tempi di attuazione della riforma si stanno prolungando più di quanto si potesse immaginare e, proprio il regolamento che disciplina il reclutamento nel comparto dell’AFAM non ha nemmeno iniziato l’iter per la sua approvazione.</p>
<p>Questo ha fatto sì che, a fronte di un organico bloccato al 1999, di graduatorie nazionali ad esaurimento definite a fine anni ’90 e nel 2001 sulla base dell’art.2 comma 6 della L.508/99, i posti lasciati liberi dai docenti andati in pensione abbiano creato la presenza di circa 700 precari pari al 10% dell’organico i quali, senza norme ad hoc, non hanno la possibilità di essere stabilizzati.</p>
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		<title>Decreto salva precari: dichiarazione del ministro Mariastella Gelmini</title>
		<link>http://scuolamagazine.it/2009/11/20/decreto-salva-precari/</link>
		<comments>http://scuolamagazine.it/2009/11/20/decreto-salva-precari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva precari]]></category>

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		<description><![CDATA[Decreto salva precari: dichiarazione del ministro Mariastella Gelmini &#8220;Esprimo la mia soddisfazione per l&#8217;approvazione del Decreto salva precari e ringrazio il Parlamento che ha dimostrato una grande sensibilità sul tema dei precari della scuola. Si tratta di un segnale importante perché i provvedimenti presi sono finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell&#8217;anno scolastico e ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Decreto salva precari</strong>: dichiarazione del ministro Mariastella Gelmini</p>
<p>&#8220;Esprimo la mia soddisfazione per l&#8217;approvazione del Decreto salva precari e ringrazio il Parlamento che ha dimostrato una grande sensibilità sul tema dei precari della <strong>scuola</strong>. Si tratta di un segnale importante perché i provvedimenti presi sono finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell&#8217;anno scolastico e ad assicurare la continuità didattica.<br />
Questa ulteriore dimostrazione di unità sui temi dell&#8217;istruzione inoltre è importante anche perché ribadisce che la maggioranza prosegue sulla strada delle riforme&#8221;.</p>
<p> Ma in pratica cosa è il decreto salva precari? Per chi ne vuole sapere di più vi inseriamo sotto il testo integrale. Buona lettura!</p>
<p>Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca<br />
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il<br />
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole<br />
di ogni ordine e grado;<br />
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di<br />
personale scolastico;<br />
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il<br />
decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il<br />
regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;<br />
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i<br />
commi 605 e seguenti dell’art. 1;<br />
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto<br />
legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;<br />
VISTO il decreto legge…………………&#8230;<br />
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. ,<br />
adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della legge 3<br />
maggio 1999 n. 124;<br />
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente<br />
ed educativo adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della<br />
legge 3 maggio 1999 n. 124;<br />
VISTA l’OM n. 48 dell’8 maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei<br />
contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche mediante<br />
apposite procedure informatiche;<br />
CONSIDERATO che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento<br />
previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il<br />
personale A.T.A, inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del<br />
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali<br />
ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004<br />
ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e<br />
autorizzati secondo l’iter previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,<br />
recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato<br />
dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;<br />
CONSIDERATO che in relazione al numero delle cattedre e dei posti disponibili in<br />
organico di fatto a conclusione delle operazioni di avvio dell’anno scolastico<br />
2009/10 il personale di cui sopra, non ha trovato la possibilità di conseguire per il<br />
medesimo anno scolastico la nomina annuale o fino alò termine della attività<br />
didattiche, interrompendo in tal modo la continuità nell’espletamento del servizio<br />
e l’attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie di cui sopra;<br />
CONSIDERATO che a tutela del personale di cui sopra, in funzione della<br />
conservazione del posto di lavoro e della graduale immissione in ruolo, si ritiene<br />
necessario, in attuazione del decreto legge , prevedere la<br />
definizione di particolari misure per il conferimento delle supplenze da assegnare<br />
utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, che rimangono comunque valide<br />
per la copertura delle ulteriori disponibilità.<br />
Per i motivi espressi in premessa,<br />
DECRETA :<br />
Art. 1<br />
1) Destinatario delle disposizioni del presente decreto, per l’anno scolastico<br />
2009/2010, è il personale docente, inserito a pieno titolo nelle graduatorie<br />
provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27<br />
dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle<br />
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,<br />
n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19<br />
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.<br />
2) Tale personale deve aver beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di<br />
contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle<br />
attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette<br />
graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima<br />
fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale<br />
ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali e deve essersi<br />
trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un<br />
contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili,<br />
ovvero, l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o<br />
posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.<br />
3) Si considera, altresì, beneficiario delle disposizioni di cui al presente<br />
decreto il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato ad un<br />
contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a<br />
quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi; parimenti<br />
rientra fra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un<br />
contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo<br />
da una delle graduatoria delle province opzionali aggiuntive in cui è inserito in<br />
“coda” a tutte le fasce.<br />
4) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico in corso,<br />
rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della<br />
graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate<br />
graduatorie di circolo o di istituto.<br />
5) Al personale che ha titolo a fruire dei benefici di cui al presente decreto<br />
sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze del personale in<br />
servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie<br />
di circolo e di istituto.<br />
6) Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione<br />
dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio -nelle<br />
graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge<br />
27 dicembre 2006, n. 296.<br />
Parimenti il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art.<br />
554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie<br />
provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24<br />
marzo-2004 ,ha diritto all’attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico<br />
da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o<br />
per l’inserimento in esse.<br />
Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso, posto di<br />
insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio<br />
nell’a.s. 2008-2009.<br />
7) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del<br />
personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque<br />
provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009.<br />
Art. 2<br />
1) Il personale di cui all’art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai<br />
dirigenti scolastici per assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli<br />
insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle<br />
graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie<br />
permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con<br />
precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o<br />
di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria,<br />
anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con<br />
orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia<br />
di appartenenza che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo<br />
restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in<br />
cui il contratto è stato stipulato.<br />
2) Il personale interessato presenta apposita istanza, dichiarando la propria<br />
disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato a scelta:<br />
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la<br />
graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale<br />
ATA, le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile<br />
1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19<br />
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004;<br />
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di<br />
circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2009/2010;<br />
- alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad<br />
esaurimento il personale docente è inserito in “coda”, qualora abbia stipulato,<br />
nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato di durata<br />
annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore<br />
a quello di cattedra o posto.<br />
3) Qualora la provincia nella quale l’interessato ha dichiarato la propria<br />
disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo<br />
e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce<br />
dei benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia<br />
destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività<br />
didattiche.<br />
4) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole,<br />
nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la<br />
scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza<br />
in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da<br />
rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio,<br />
scegliendo:<br />
-almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti<br />
compreso da 2 a 5;<br />
-almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti<br />
compreso da 6 a 10;<br />
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti<br />
compreso da 11 a 16;<br />
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti<br />
superiore a 16;<br />
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria,<br />
disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul<br />
conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1<br />
solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.<br />
Art. 3<br />
1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o<br />
sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo<br />
professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di<br />
fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella<br />
graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A.,<br />
nelle graduatorie permanenti &#8211; e in subordine in quelle ad esaurimento &#8211; citate<br />
all’art.1.<br />
Qualora l’interessato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in<br />
una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua<br />
posizione risulterà comunque subordinata rispetto agli aspiranti inclusi<br />
nella graduatoria originaria di tale provincia.<br />
2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto<br />
sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure<br />
informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di<br />
disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano<br />
immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di<br />
supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato<br />
motivo.<br />
Art. 4<br />
1) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in<br />
supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art.<br />
7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con<br />
D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata<br />
superiore.<br />
2) Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche<br />
Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo<br />
svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui<br />
al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.<br />
Art. 5<br />
1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato<br />
ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze<br />
espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo,<br />
viene offerta in corso di altro contratto.<br />
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di<br />
contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori<br />
proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la<br />
conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno<br />
scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio<br />
effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto a percepire l’indennità di<br />
disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n.<br />
249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,<br />
eventualmente percepita.<br />
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci<br />
alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al<br />
termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto<br />
destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo<br />
Ministero e le Regioni.<br />
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per<br />
l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù<br />
di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.<br />
Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli<br />
elenchi prioritari di cui all’art. 3, abbia accettato una supplenza dalle<br />
graduatorie di circolo o di istituto in cui risulta incluso, in provincia diversa, e tale<br />
supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario.<br />
Art. 6<br />
Le disposizioni del presente de decreto si applicano a partire dalla data di<br />
diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3.<br />
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le<br />
disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430,<br />
con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento<br />
delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..<br />
Roma,<br />
IL MINISTRO<br />
Mariastella Gelmini</p>


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