Supplenze scuola
Discrezionalità e confusione su supplenze scuola e spese scolastiche. I genitori costretti a pagare di tasca propria le spese ordinarie. Un colpo mortale all’autonomia scolastica e alle innovazioni introdotte dal cosiddetto “capitolone”. Inaccettabile il tono imperativo usato dal Miur nei confronti delle 10.450 scuole autonome. Una circolare che mette in discussione la gratuità della scuola pubblica garantita dalla Costituzione.
La situazione finanziaria delle scuole si deteriora ogni giorno di più. E’ questa l’amara constatazione alla quale siamo giunti dopo aver letto la circolare sul programma annuale 2010. Dopo la denuncia politica fatta dal segretario generale della FLC alcuni giorni fa, ritorniamo sull’argomento per commentare punto per punto la circolare in questione.
Si tratta di istruzioni che derogano dal regolamento di contabilità (D.I. 44/2001), dal cosiddetto “capitolone” (D.M. 21/2007), dai principi generali sulla trasparenza e dalla stessa Costituzione che vuole l’istruzione statale completamente gratuita.
Vediamo perché, analizzando punto per punto la nota ministeriale n. 0009537 del 14 dicembre 2009 pervenuta alle scuole soltanto il 22 dicembre.
1.È stata inviata alle scuole oltre il termine del 15 dicembre 2009 di approvazione da parte del Consiglio di istituto del programma annuale 2010 e molto oltre il termine (31 ottobre) per la proposta al consiglio da parte della giunta esecutiva, del documento predisposto dal dirigente scolastico, termini fissati dall’art.2 del D.I. n.44/2001.
2.Non utilizza il termine “dotazione finanziaria ordinaria di istituto”, previsto dall’art.1 del D.I. n.44/2001, che è sostituito da “risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento”. Infatti, il comma 7 dell’art. 2 del D.I. n.44/2001 stabilisce che “Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l’ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all’approvazione della legge di bilancio dello Stato.” Tale norma non trova alcun riscontro nella nota, né per i tempi né per i contenuti.
3.Viola i parametri stabiliti dal DM n. 21 del 1 marzo 2007 (capitolone) che, lo ricordiamo, applica la legge finanziaria del 2007. Infatti, il suddetto D.M. prevede che “a decorrere dal 2007” si stabiliscono parametri nazionali certi per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare alla scuola. Si tratta di un’operazione di trasparenza amministrativa in applicazione del regolamento sull’autonomia scolastica.
4.Impossibile evincere, se non per differenza fra l’importo sul quale ogni scuola “…può fare affidamento” e gli 8/12 del contratto integrativo di istituto (sommato ai € 5.000,00 per gli esami di stato per ciascuna classe terminale e al 75% di quanto previsto nel 2009 per i contratti degli appalti storici), quale sia l’importo per le supplenze ed il finanziamento delle spese di funzionamento. Queste invece sono individuate distintamente dalle tabelle del DM 21/2007.
5.Attribuisce un finanziamento indistinto per supplenze e funzionamento, costringendo le scuole a destinarne la maggior parte, se non tutta, alle supplenze; unica spesa per la quale, ove non sia sufficiente il finanziamento, è possibile richiedere ulteriori finanziamenti.
6.Assume in maniera illegittima un indefinito “tasso d’assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola“ come riferimento per attribuire risorse aggiuntive per le supplenze. Questo previa verifica dell’effettiva inderogabilità dell’ulteriore fabbisogno, ma non è chiaro il motivo per il quale, il diritto alla copertura della spesa, si affida ad un parametro, esterno ed estraneo alle obiettive situazioni della scuola.
7.Non indica, contrariamente a quanto prevede il D. M. 21/2007 (capitolone), alcun finanziamento per le istituzioni scolastiche, individuate come capofila per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti.
8.Impedisce l’iscrizione di ulteriori entrate a carico del Miur “se non dopo specifica comunicazione”. Più avanti la nota stabilisce che “per gli accertamenti che comportano una variazione di entrata, tale variazione va preventivamente e tempestivamente deliberata, con l’ovvia, contestuale pari variazione della previsione di spesa”. Al contrario il Regolamento di Contabilità stabilisce (art.6) che “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto” non prevedendo, quindi, alcun obbligo di delibera.
9.Richiama solo parzialmente l’utilizzo del finanziamento del contratto integrativo di istituto per gli insegnanti (il secondo capoverso del comma 1 dell’art.88 del CCNL vigente) riportandola fra virgolette, senza citare la fonte senza precisare che i fondi contrattuali sono giuridicamente vincolati al pagamento del salario accessorio del personale della scuola.
10.Interviene sull’opportunità di “applicare” la parte consistente nel fondo di cassa ridotto dei residui passivi, dell’avanzo di amministrazione presunto, “per far fronte ad eventuali deficienze di competenza”, utilizzando termini non previsti dal D.I. n.44/2001 e non comprensibili. Non è definito nelle norme di contabilità cosa possa essere una “eventuale deficienza di competenza”; si può ipotizzare che si tratti di una entrata legittimamente prevista nel programma annuale che già si presuppone non sarà poi erogata. Tale vincolo non è previsto dal regolamento di contabilità che invece prevede che le istituzioni scolastiche utilizzino l’avanzo di amministrazione in completa autonomia, con il solo obbligo di impegnare gli stanziamenti derivanti dall’avanzo di amministrazione presunto solo dopo “la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.” (art.3 comma 3 D.I. 44/2001). Va poi precisato che nell’avanzo di amministrazione confluiscono anche altri fondi provenienti dai contributi delle famiglie, degli EE.LL. e dei privati. Questi non possono essere utilizzati per coprire il mancato finanziamento dello Stato.
11.Impone l’inserimento nell’aggregato “Z – disponibilità da programmare” dei residui attivi di competenza del Ministero. Questa disposizione è impossibile da applicare per ragioni sostanziali. Si tratta infatti per la quasi totalità di importi già liquidati (spese per supplenze di anni precedenti, per gli esami di stato o per spese comunque obbligatorie) dei quali le scuole aspettano il rimborso, quindi, di importi da rimborsare. Ove invece si tratta di importi non impegnati il regolamento di contabilità già vieta l’utilizzo senza “la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria…” (art.3 comma 3 D.I. 44/2001).
12.Si precisa che “i finanziamenti non vincolati dovranno essere impegnati al perfezionamento dell’obbligazione giuridica”. Ma tutte le casistiche richiamate riguardano, al contrario, finanziamenti vincolati. E’ il caso ad esempio del contratto di istituto. E’ bene ricordare che tali fondi servono a pagare il salario accessorio per le prestazioni del personale legate al miglioramento dell’offerta formativa. E cioè al valore aggiunto alla didattica. Si tratta di soldi dei lavoratori ed è impensabile utilizzarli per comprare il materiale di consumo, per pagare i revisori dei conti, per pagare gli stipendi. Queste spese sono tutte a carico del Miur.
13.Riduce del 25% la spesa per gli appalti, costringendo le scuole a ridurre il servizio e ad aumentare i carichi di lavoro del personale dipendente dalle ditte di pulizia e degli stessi collaboratori scolastici. Tutto ciò a partire dalla previsione che nel 2010 occorrerà una diminuzione della prestazione. Ecco la conferma della volontà politica di ridurre drasticamente e con tutti i mezzi il servizio scolastico.
In conclusione, la nota n. 9537/09 contiene punti di elevata criticità, ma soprattutto è poco rispettosa della Costituzione che impone allo Stato di finanziare le scuole pubbliche.
Questa nostra prima analisi vuole lanciare un grido di allarme alle forze professionali della scuola, alle famiglie, alla collettività sociale e alla forze politiche a difesa della gratuità e dell’accessibilità a tutti del servizio pubblico di istruzione. Ad esse facciamo appello per contrastare le scelte in atto e per ottenere le modifiche necessarie alla piena funzionalità delle scuole ed all’efficacia dei servizi di educazione, istruzione e formazione.
Via: www.flcgil.it
Tagli ai finanziamenti alla scuola

Dopo i tagli agli stipendi degli insegnanti, ora tocca ai finanziamento alla scuola e all’ Università
Il sindacato dell’istruzione della Latvia lancia un appello per sostenere la campagna contro i tagli all’istruzione. Il sostegno della FLC.
La crisi finanziaria sta tagliando i budget all’educazione di molti paesi europei e oramai si moltiplicano dimostrazioni, scioperi e richieste di solidarietà da parte dei sindacati. Dopo gli scioperi in Romania e in Irlanda e le dimostrazioni in Ungheria, il sindacato della Latvia chiede la solidarietà per salvare i finanziamenti all’istruzione, tagliati del 50%, e alla ricerca che subisce una riduzione del 60%. Gli investimenti all’istruzione e alla ricerca sono, infatti, essenziali per il recupero dell’economia e il futuro delle nuove generazioni. La richiesta del sindacato della Latvia- LIZDA – è di ritirare i decreti sui tagli all’educazione, consolidare del budget dell’anno scorso e garantire i finanziamenti connessi ai fondi sociali europei. La FLC ha firmato un appello di sostegno alle richieste del sindacato.
Finanziamenti alla scuola

Finanziamenti alla scuola
Incontro al MIUR
Giovedì 5 Novembre si è tenuto un ulteriore incontro tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali sulle risorse da attribuire alle scuole per il corrente anno scolastico.
Per la UIL Scuola sono intervenuti F. Sansotta e A. Lacchei.
Sulla base degli impegni assunti nelle precedenti riunioni del 2, 7 e 29 ottobre, riportiamo di seguito gli esiti del confronto.
1) Fondo di istituto: in data 4 novembre il MIUR ha comunicato alle singole scuole l’entità delle risorse spettanti per l’anno scolastico in corso, che sono state assegnate con i parametri definiti nel CCNL in vigore.
2) Funzioni strumentali: ultimata la verifica del numero delle scuole con complessità o specificità, il MIUR comunicherà entro il 15 novembre ai singoli istituti l’ammontare delle risorse spettanti per le funzioni strumentali, che vengono assegnate con i seguenti criteri:
• una cifra base di Euro 3.000 a tutte le scuole
• Euro 107,00 per ogni docente in organico di diritto
• Euro 2.000 per ogni tipo di complessità o specificità
(Istituti comprensivi – Ist. Di Istruzione Superiore – Convitti ed Educandati – Centri Territoriali Permanenti – Scuole carcerarie – Scuole ospedaliere – Scuole con corsi serali curricolari – Scuole militari – Scuole annesse agli Istituti d’Arte – Scuole annesse ai Conservatori)
3) Incarichi specifici del personale ATA: accertato che i beneficiari della posizione economica ex art. 7 sono complessivamente 100.990, il MIUR ha aperto oggi un monitoraggio per individuare il numero dei beneficiari presenti nelle singole scuole. Le risorse per gli incarichi verranno quindi assegnate entro il 15 novembre in base ai seguenti criteri:
• una quota base costituita da euro 100 per ogni dipendente ATA in organico di diritto
• una quota aggiuntiva costituita da euro 283 per ogni dipendente ATA in organico di diritto non beneficiario di posizione economica ex art. 7.
4) Attività complementari di educazione fisica: In base ai risultati del monitoraggio effettuato per individuare la spesa sostenuta nello scorso anno, il MIUR comunicherà entro il 15 novembre alle singole scuole la somma disponibile per le attività complementari di educazione fisica, che vengono assegnate con il parametro d EURO 3.000 per ogni docente di educazione fisica in organico di diritto nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
Tali somme possono essere utilizzate (come prescrive l’art. 87 del CCNL) solo con l’approvazione di uno specifico progetto inserito nel POF. Le risorse spettanti saranno erogate alle scuole che avranno attuato il progetto.
5) Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: verranno inviate entro il 15 novembre risorse alle scuole per un totale di 25 milioni di euro. In merito al pagamento delle ore eccedenti si ricorda che è possibile operare sia ricorrendo, dove disponibile, alla “cassa”, sia prevedendo l’utilizzo (ad eccezione delle risorse finalizzate, come quelle del Fondo e dei contratti con le ditte di pulizia) dell’insieme delle risorse di competenza della scuola, ciò anche al fine di ottemperare agli obblighi, tra l’altro ricordati nella circolare del MIUR su sollecitazione della UIL Scuola, di garantire la normale attività didattica, evitando impropri interventi di interruzione.
6) Indennità di bilinguismo, orario notturno, indennità al sostituto del DSGA: al fine di attuare compiutamente il principio stabilito nel CCNL, secondo cui il fondo di istituto è destinato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa, il MIUR e le Organizzazioni sindacali hanno convenuto sull’opportunità di finanziare con risorse aggiuntive le scuole in cui si attua il bilinguismo, L’orario notturno e festivo, e le scuole che devono erogare l’indennità al sostituto del DSGA.
7) Risorse per il finanziamento: confermata l’avvenuta attribuzione di risorse alle scuole del 1° ciclo in situazione di cassa particolarmente carente per un ammontare complessivo di 40 milioni di euro, il MIUR sta destinando con lo stesso criterio alle scuole del 2° ciclo la somma complessivamente disponibile di 20 milioni di euro, che perverrà alle scuole individuate entro il prossimo 15 novembre.
Come UIL abbiamo sollecitato interventi finanziari per le scuole, a partire da quelle individuate nel decreto-legge n. 134 in via di approvazione, e la rapida erogazione delle risorse sopra indicate. Abbiamo inoltre chiesto interventi di supporto e verifica per le scuole, attraverso le direzioni regionali, anche per evitare, il perpetuarsi di comportamenti non legittimi da parte di alcuni dirigenti scolastici che, in caso di assenza di insegnanti, anziché garantire l’attività didattica, dispongono, talvolta anche in modo “fantasioso” la semplice assistenza egli alunni e la loro distribuzione all’interno della scuola.
Via: www.uil.it/uilscuola
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Finanziamenti alla scuola: nella conversione del DL 134/09 approvato un emendamento del Governo

Finanziamenti alla scuola: nella conversione del DL 134/09 approvato un emendamento del Governo
La Camera approva il recupero di 20 milioni di euro. Non si tratta di soldi freschi, ma di vecchie giacenze non utilizzabili a causa dei vincoli imposti anni addietro dalla stessa Amministrazione.
I commi 1, 2, e 3 dell’articolo aggiuntivo, approvato in prima lettura alla Camera il 21 ottobre 2009, dovrebbero permettere il recupero delle giacenze, circa 20 milioni di euro, assegnate in passato alle scuole dal MIUR e dagli USR con vincolo di destinazione e rimasti inutilizzati per almeno tre anni consecutivi.
Questa misura va nella direzione da tempo auspicata dalla FLC che già nel gennaio 2009, con un documento inviato al Ministro Gelmini, aveva denunciato l’anomalia dei bilanci “drogati”, dal momento che le scuole sono state utilizzate dal MIUR, dagli USR e da USP come banca d’appoggio per spese di vario tipo.
Questi fondi, secondo l’informativa del Miur, dovrebbero essere destinati a parziale copertura del funzionamento didattico e amministrativo 2009.
Nulla di nuovo neanche nei commi 4, 5 e 6 finalizzati al riutilizzo, nell’esercizio 2010, di fondi del 2009 che, per la farraginosità del sistema di accreditamento, di cui sono responsabili il Ministro e il Governo, potrebbero rimanere inutilizzati nell’anno di riferimento (2009).
Anche in questo caso stiamo parlando di fondi stanziati dalla legge finanziaria 2007 e dalla legge 440/97.
Non si tratta, dunque,di soldi freschi, ma di tecnicismi contabili studiati per attenuare il pesante impatto dei fondi tagliati, nel caso del funzionamento 2009 azzerati, e comunque molto al di sotto dei bisogni delle scuole.
Roma, 26 ottobre 2009
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Articolo aggiuntivo al DL 134/09 approvato, in prima lettura, alla Camera il 21 ottobre 2009
Art. 1-bis. – (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie). –
1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca. Il disposto si applica anche a tutte le somme assegnate o riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca annualmente sono individuati gli istituti scolastici interessati all’applicazione del comma 1, l’entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.
3. Il Ministro dell’ economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.
5. A decorrere dal 2010, le risorse disponibili di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene annualmente definito anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché il riparto tra detta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, delle risorse complessivamente disponibili. Le somme disponibili nel bilancio dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.
6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno 2009, può avvalersi del disposto di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

