Decreto salva precari : emanati ulteriori chiarimenti ministeriali

Sul decreto salva precari riportiamo una nota di Cisl scuola:
Il MIUR, attraverso la nota 8709 del 28.9.2010, chiarisce che l’art. 2, punto 1, del decreto 68/10 – nel disporre l’esclusione dagli elenchi prioritari di coloro che nell’a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento della provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo/istituto – intende, ovviamente, che la rinuncia alle supplenze attribuite riguardi i periodi almeno sino al 30 giugno.
Le rinunce effettuate dagli aspiranti per supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto ad orario intero ma per periodi inferiori non danno luogo all’esclusione dagli elenchi prioritari.
Graduatorie d’istituto docenti. Chiarimenti sulla valutazione delle domande e sulle procedure da seguire per le nomine

Via: www.flcgil.it
Come avevamo annunciato, il MIUR, con la nota 10136/09, ha fornito alle scuole chiarimenti sulla valutazione delle graduatorie d’istituto. Nella nota si precisa che:
sono considerate valide le domande presentata con il modello A2bis anche da parte di coloro che non vi erano tenuti;
che qualora vi siano aspiranti che hanno presentato il modello A2 pur rientrando tra coloro che dovevano presentare il modello A2bis (già presenti in graduatoria d’istituto con nuovi insegnamenti da inserire) sarà cura delle scuole chiedere eventuale integrazione delle domande;
che l’indicazione del punteggio conseguito per il titolo di accesso, non dovuta in quanto già valutato precedentemente, per coloro che erano già presenti in graduatoria va considerata scusabile e quindi non comporta alcuna sanzione.
Il MIUR ha anche pubblicato, con notevole ritardo, l’Ordinanza Ministeriale N. 48 dell’8 maggio 2009 con la quale si dispone, come già indicato nel DM 56/09 sulle graduatorie d’istituto, che le scuole siano tenute a comunicare al sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell’ assunzione in servizio, nonché, analogamente, quelle relative ad eventuali rinunce o mancate assunzioni in servizio o abbandoni del servizio da parte del supplente in modo da garantire la piena fruibilità della procedura introdotta dal regolamento delle supplenze per evitare le “chiamate a vuoto” di docenti già impegnati in altra supplenza.
Ricordiamo che fino al 31 luglio è possibile compilare on-line il modello B per la scelta delle scuole ai fini delle graduatorie d’istituto.
Roma, 7 luglio 2009
Quesito di un docente, chi sa dare indicazioni?
Un docente scrive alla nostra redazione per chiedere chiarimenti
OGGETTO: informazioni sul regolamento relativo al COMPLETAMENTO DI
ORARIO E CUMULABILITA’ DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO.
Il Salve, sono un docente, chiedo un chiarimento in merito al seguente argomento:
“COMPLETAMENTO DI ORARIO E CUMULABILITA’ DI DIVERSI RAPPORTI DI
LAVORO”.
Considerato che gli art. 3, 4, e 5 del Decreto ministeriale 13 giugno
2007 – regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999
n. 124, prevedono che a livello provinciale sia gli U.S.P. con le
graduatorie ad esaurimento, che i Dirigenti Scolastici con le
graduatorie di circolo e di istituto, POSSONO conferire incarichi con
il limite rispettivo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni;
questo concetto del limite da rispettare vale anche per i docenti di
ruolo delle dotazioni organiche provinciali e il personale
soprannumerario?
Se questo limite non vale per il personale docente e/o
soprannumerario, qual’è l’articolo e il decreto di riferimento?
Inoltre, cosa comporta il non rispetto del predetto limite da parte
degli U.S.P., dei Dirigenti Scolastici e anche degli U.S.P. / U.S.R.
per l’ipotesi di mancato rispetto del limite per chi è di ruolo e/o
soprannumerario?
Come tutelarsi e come ricorrere in caso di mancato rispetto del
limite?
Attendo fiducioso informazioni utili e ringrazio anticipatamente.
cordiali saluti

