Graduatorie provinciali

February 10, 2010 by admin · 1 Comment
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Provincia di Trento. Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli. Chiarimenti.

Il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione della provincia autonoma di Trento, con riferimento all’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente formate per gli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2012- 2013, ha fornito una serie di chiarimenti alle domande più frequenti.

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 24 febbraio 2010 (entro le ore 16.30 in caso di consegna a mano).

Via: www.gildains.it

Avete esperienze da raccontare dalla vostra provincia? Inviateci le vostre testimonianze!

Contratti di disponibilità: il punto della situazione

November 25, 2009 by admin · Leave a Comment
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Contratti di disponibilità: il punto della situazione dopo la conversione in legge del DL 134/09

Il Presidente della Repubblica ha promulgato oggi la legge di conversione del Dl 134/09 che è stato pubblicato come Legge 167 del 24 novembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale

Con la definitiva conversione in legge si determinano alcune novità rispetto al testo originario del DL 134/09.

Graduatorie prioritarie
La principale novità è legata all’ampliamento dei destinatari delle graduatorie prioritarie.

In base al Dm 82/09 avevano potuto fare domanda solo coloro che, inclusi nelle graduatorie provinciali, avevano avuto un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche e non l’avevano avuto quest’anno.

Con l’emendamento approvato alla Camera e confermato al Senato, potranno presentare la domanda (attraverso un nuovo bando che il Ministero si appresta ad emanare) anche coloro che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio nel 2008/09 ferma restando l’inclusione nelle graduatorie provinciali.


Non sono state accolte le ulteriori richieste di ampliamento della platea che avevamo presentato nel corso delle audizioni parlamentari:

1.considerare come servizio utile anche quello svolto nell’a.s. 2007/08 in modo da garantire tutele anche a chi aveva perso il lavoro già lo scorso anno;
2.allargare la platea anche agli inclusi nelle graduatorie d’istituto con i medesimi requisiti di servizio;
3.includere nella procedura anche gli educatori oltre al personale docente e ATA.
Al momento le graduatorie devono ancora essere pubblicate e quindi le supplenze temporanee vengono conferite regolarmente dalle graduatorie d’istituto.

Convenzioni con le Regioni
Anche le convenzioni con le Regioni battono il passo. Dopo il parere negativo della Conferenza Unificata non è stata possibile nessuna intesa preliminare, come da noi richiesto, che assicurasse un minimo di uniformità ad interventi che risulteranno tanto più sparsi finendo per assecondare di fatto lo spregiudicato intento divide et impera di un Governo che punta allo smantellamento del sistema pubblico di istruzione.

Disparità di finalità, risorse e tempi che coniugano alla maniera peggiore un futuro prossimo di federalismo scolastico che aumenterà le inefficienze del sistema anziché correggerle.

Convenzione con l’INPS
La tanto sbandierata convenzione con l’INPS che avrebbe garantito la possibilità di ottenere l’indennità di disoccupazione ad intermittenza rispetto ad eventuali periodi di lavoro, sembra ancora in alto mare.

Le prospettive
Rispetto ad alcune delle questioni ancora non risolte sono stati accolti dal Governo diversi ordini del giorno presentati in Senato.

In particolare si impegna il Governo a:

1.estendere anche all’anno scolastico 2011/12 le norme sulle graduatorie prioritarie;
2.estensione agli anni scolastici 2006/07 e 2007/08 dei requisiti servizio richiesti per l’accesso alle graduatorie prioritarie
Naturalmente per rendere effettivi questi impegni è necessario uno specifico provvedimento normativo.

Nel confronto con il Ministero, previsto per l’emanazione del nuovo bando, ribadiremo le nostre richieste ed in particolare sosterremo:

•la necessità di applicare le norme anche al personale educativo;
•la valutazione dei 180 giorni di servizio anche non continuativi;
•il riconoscimento del servizio, nella tipologia di posto del 2008/09, a coloro che, pur avendo i requisiti previsti dal DL 134/09 (come convertito in legge), hanno già accettato supplenze in classi di concorso/tipo di posto/profilo diversi o al personale ATA che abbia accettato una supplenza fino al 30/06 mentre l’anno precedente aveva una supplenza fino al 31/08.
Il giudizio della FLC Cgil
Si conferma l’inadeguatezza, la confusione e l’iniquità del provvedimento.

Dopo i roboanti annunci, nella sostanza il cosiddetto “salva precari” introduce soltanto una nuova graduatoria, solo per una parte del personale licenziato, da utilizzare prioritariamente (prima delle graduatorie d’istituto) per tutti i contratti stipulati dalle scuole in sostituzione del personale assente. Nessuna risorsa aggiuntiva, ma semplicemente una diversa modalità di conferimento delle supplenze brevi che le scuole avrebbero comunque dovuto assegnare, probabilmente agli stessi aspiranti, dalle graduatorie d’istituto.

Questa nuova procedura comporta, quindi, uno stravolgimento delle attuali regole, ulteriori adempimenti per i precari e per le scuole e sicuro contenzioso.

È stato definito un meccanismo di difficile gestione che non aggiunge nulla di nuovo alle attuali normative ed anzi in alcuni parti le peggiora.

C’è una confusione totale rispetto ai progetti delle Regioni che si muovono ognuna con modalità diverse, determinando diritti a geometria variabile.

Anche la convenzione con l’Inps non è un ampliamento delle risorse destinate alla disoccupazione in modo da garantire il sussidio ad una platea più ampia, ma solo una modalità diversa di corresponsione per coloro che ne hanno già diritto secondo le norme vigenti.

Per difendere e sostenere i diritti di tutti precari della scuola la FLC Cgil chiede un cambiamento radicale della politica scolastica di questo governo, il ritiro dei tagli agli organici, la restituzione all’istruzione degli 8 miliardi di tagli previsti dal piano Tremonti, un piano straordinario di stabilizzazioni per il personale precario con la copertura di tutti i posti liberi e disponibili per garantire l’occupazione, la qualità e l’unitarietà del sistema scolastico nazionale.

Questi sono gli obiettivi della campagna lanciata dalla FLC Cgil per la “liberazione dal precariato’”che abbiamo costruito e condiviso con il movimento degli studenti e dei precari e che ha accompagnato le mobilitazioni e le proteste dei lavoratori precari in tutto il paese e che sarà al primo punto della piattaforma per lo sciopero nazionale di tutti i comparti della conoscenza proclamato dalla FLC Cgil per l’11 dicembre 2009.

 

 

 

Via: www.flcgil.it


Nomine a tempo determinato a.s. 2009-2010: emanate le istruzioni operative

August 26, 2009 by admin · Leave a Comment
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Via: www.gildains.it 

 

Nomine a tempo determinato a.s. 2009-2010: emanate le istruzioni operative

Il MIUR in data odierna ha fornito le istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2009/ 10.

Anche per l’a.s. in corso sono richiamate sostanzialmente procedure, modalità operative e modelli organizzativi dello scorso anno scolastico. Di seguito i punti più significativi.

CONFERIMENTO SUPPLENZE

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell’art.3 comma 2 e seguenti del Regolamento. Tuttavia in considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009 che ha previsto la possibilità di richiedere l’inclusione in coda in graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province oltre quella o quelle per le quali l’aspirante risulta incluso a pieno titolo, le disposizioni del predetto Regolamento sono state integrate. In particolare:

a) La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità di conseguire, per l’anno scolastico di riferimento, ulteriori proposte di assunzione della relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione.


b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto. A norma dell’art.3 comma 5 del Regolamento, è ammessa, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento.

c) L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b); tuttavia consente all’aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione.

d) La provincia di L’Aquila, in deroga eccezionale alle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), non viene inclusa tra le province in cui, per effetto dell’accettazione da parte dell’aspirante di una proposta di assunzione in altra provincia, vengono meno le posizioni utili dell’aspirante medesimo e le proposte di assunzione effettuate dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate, nella fase precedente la stipula contrattuale, rinunciando alla proposta di assunzione già accettata in altra provincia. L’accettazione o la rinuncia ad una proposta di assunzione effettuata dalla provincia di L’Aquila seguono, invece, le regole generali stabilite precedentemente per tutte le province.

PART TIME

Viene riconosciuto il diritto del supplente ad attivare, al momento dell’assunzione, rapporti di lavoro a tempo parziale secondo quanto previsto dagli artt. 25, comma 6 e 39 del CCNL. Nella nota si precisa di tener conto dell’art. 73 del D.L. n. 112/08 convertito nella legge 133/09, articolo che ha modificato parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. Poiché nella scuola il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, si ritiene tuttavia che il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, sia pienamente esigibile né possa essere rimesso a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione. Per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell’orario per il personale docente è lo stesso contratto a rinviare all’O.M. n. 446/97 (art. 39, c. 13 CCNL).

Spezzoni fino a 6 ore

Non sono state accolte le richieste formulate dalla nostra Federazione di utilizzare comunque gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore per la costituzione oltre che di nuovi posti orario anche di spezzoni tendenti a orario cattedra o complessivamente superiori a 6 ore settimanali. Per il conferimento di supplenza pari o inferiori a 6 ore settimanali la nota richiama infatti le disposizioni previste dall’art. 1 comma 4 del Regolamento delle supplenze.

Posti di sostegno

Per quanto riguarda i posti di sostegno, è stata confermata anche per il prossimo anno la possibilità di far valere ii titoli di specializzazione conseguiti successivamente ai termini di scadenza previsti per le graduatorie ad esaurimento e per quelle di circolo e di istituto ai fini dell’inserimento in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza nelle scuole prescelte per l’a. s. 2009/2010. Gli interessati potranno inviare al Dirigente della scuola a cui è stato diretto il modello B per l’inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto, entro il 31 agosto 2009, richiesta in carta semplice indicando, con le modalità dell’autocertificazione, i dati relativi al conseguimento del titolo.

RISERVE

il diritto ad usufruire del beneficio dell’assunzione sui posti riservati è riconosciuto solo nella provincia di appartenenza e non nelle tre province aggiuntive in cui si è inseriti in coda (art. 12, co. 2 del D.M. 42/2009).

Per le assunzioni del personale beneficiario delle riserve di cui alla Legge 68/99 si dovrà tenere conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle sentenze della Corte di Cassazione.

Priorità nella scelta della sede
Analogamente a quanto previsto lo scorso anno, la priorità nella scelta della sede (legge 104 art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti, nel senso che in nessun caso i beneficiari della priorità possono ottenere posti di durata giuridica e consistenza economica maggiore rispetto a quelli cui hanno titolo in base alla posizione di graduatoria.
Si precisa anche che per gli aspiranti in situazione di handicap personale (art. 21 e 33 comma 6 legge 104) la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica,, mentre per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap (art. 33 comma 5 e 7 legge 104) la priorità di scelta si può esercitare solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, nel comune viciniore.

 
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