Bozza decreto riapertura graduatorie ad esaurimento: dove sono gli accordi Miur-Regione?

Riceviamo e pubblichiamo da USB P.I. Palermo Coordinamento Scuola un comunicato stampa sulla bozza decreto riapertura graduatorie ad esaurimento.
Dalla lettura delle varie sintesi della “bozza del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento” non sembra comparire alcun riferimento ai lavoratori della scuola che negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 hanno lavorato in base agli accordi Miur-Regione e che solo grazie a questi (essendo fuori dal salva-precari, ammazza-precari?) possono maturare i punti di servizio relativi al biennio 2009-2011. Non vorremmo che nel caos governativo tra pettine e non-pettine, trasferimento e congelamento, nonchè nella pantomima sindacale concertativa pronta a rivendicare “ora” immissioni in ruolo dopo aver consentito a questo governo di abbattere la scuola pubblica statale, siano stati dimenticati centinaia di lavoratori della scuola che, a causa della mannaia rigorista del Ministro Tremonti, sono riusciti ad entrare in una scuola solo in base agli accordi Miur-Regione, anche se con estremo ritardo a causa della scandalosa gestione degli stessi da parte delle regioni e con contratti para-subordinati a progetto o di prestazione d’opera. Noi dell’USB Scuola Palermo siamo stati gli unici a seguire il calvario di questi lavoratori pluriabilitati costretti, dopo anni di contratti a tempo determinato, a questa nuova forma di “precarietà scolastica”. Di conseguenza chiediamo con forza al Miur che ai suddetti lavoratori, che nel biennio 2009-2011 hanno lavorato in virtù dei “progetti por”, siano assegnati i 24 punti spettanti per i due anni di servizio senza procedere con “bizzarre” tabelle di valutazione dei punteggi che creerebbero solo caos ed ulteriori discriminazioni.
Milleproroghe: le misure che riguardano la scuola
Milleproroghe: riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di UIL Scuola.
Questa mattina il Senato, con voto di fiducia, ha approvato il decreto-legge “milleproroghe” (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), nel testo risultante dal maxi-emendamento presentato dal Governo.
Il provvedimento passa alla Camera dei Deputati, per l’approvazione definitiva che dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio.
Riportiamo le parti che, ad una prima lettura, interessano il personale della scuola.
Graduatorie
Art. 1
c.4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.
Servizio all’estero prorogato da 5 a 9 anni
Art. 1
c.4-oscties. Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in sevizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
Ansas proroga commissario
Art. 1
c.4-sexiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
Corpo ispettivo per valutazione
Art. 1
c. 4-septiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
Invalsi
Art. 1
c. 4- octiesdecies
. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.
Proroga ricorsi precari
Art. 2 – quater:
c.10: All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”
Equilibri precari: una assemblea pubblica a Bari

Tra progetti regionali, elenchi prioritari, ammortizzatori sociali, graduatorie, riforma della formazione iniziale e del reclutamento, il futuro dei precari della scuola è sempre più incerto!
Di questo “futuro precario” si discuterà in un’assemblea pubblica che si terrà giovedì 21 ottobre alle 15.30 presso l’ITC Marco Polo di Bari.
Parteciperanno: Antonella Vulcano, docente del Coordinamento Precari della FLC CGIL, Andrea Bosco, Ata del Coordinamento Precari della FLC CGIL, Claudio Menga, Segretario Generale della FLC di Bari e Gigi Rossi della segreteria nazionale della FLC.
Lavoratori della scuola, cittadini e famiglie sono invitati a partecipare.
Personale ATA: prima posizione economica
Il Miur fornisce indicazioni sulle modalità di attribuzione della prima posizione economica per il personale ata, qualora, a seguito allo scorrimento delle graduatorie, queste risultino esaurite.
Come convenuto nel corso dell’incontro tenutosi al Miur prima delle festività, con la nota Miur dell’8 gennaio vengono fornite indicazioni operative su come procedere al fine di utilizzare nelle varie province tutte le risorse assegnate per l’attribuzione dei benefici della prima posizione economica, in caso di esaurimento della graduatoria provinciale degli aventi diritto.
Le posizioni economiche eccedenti vanno assegnate, previo accordo a livello regionale, nella medesima provincia e ai profili professionali di diversa area contrattuale. Ovviamente a “costo zero”, per cui ogni due posizioni economiche di area contrattuale “A” che non dovessero essere attivate, può essere attivate una sola posizione economica di area contrattuale “B”, mentre per ciascuna posizione economica non attivata nell’area B possono essere attribuite due posizioni economiche nell’area contrattuale A.
Successivamente, all’atto della formulazione di nuove graduatorie in luogo di quelle esaurite, dovranno essere prioritariamente operate le compensazioni, al fine di reintegrare le originarie consistenze economiche dei rispettivi contingenti.
Il criterio della compensazione dovrà essere osservato sia in presenza di incremento delle risorse economiche, che a seguito dell’eventuale modifica dei parametri di calcolo per la determinazione dei contingenti provinciali delle posizioni economiche da destinare a ciascun profilo professionale.
Via: www.flcgil.it

