Domanda di mobilità personale docente, educativo e ATA da presentarsi entro 30 marzo

March 5, 2012 by admin · Leave a Comment
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C’è tempo sino al 30 marzo per presentare la domanda, sia di trasferimento che di passaggio, per il personale docente e quello ATA. Lo si è deciso in seguito all’autorizzazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica che ha permesso la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto nazionale integrativo del 15 dicembre 2011 su quello che è la questione della mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2012-2013. A breve arriverà una circolare. Per quel che concerne le domande del personale docente, queste ultime dovranno essere presentate online, mentre quelle del personale educativo e ATA dovranno essere cartacee. Per quanto riguarda la procedura on-line, quest’ultima prevede due fasi distinte.


Durante la prima c’è la registrazione degli interessati a fare domanda, tramite il servizio “Istanze on line”. Per effettuare la registrazione si deve avere una casella di posta elettronica presso il Ministero. Si passa poi alla seconda fase, che è quella della presentazione delle domande via web, entro e non oltre il 30 marzo.

Mobilità docenti

February 4, 2010 by admin · Leave a Comment
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Si è concluso, con le riunioni del 2/2 e del 3/2 2010, il confronto tecnico per addivenire alla sottoscrizione del CCNI concernente la mobilità docenti ed ATA per l’a.s. 2010/2011. In entrambe le riunioni lo SNALS-Confsal era rappresentato da Pina Di Giacomo.

Comunichiamo un riepilogo delle principali novità introdotte rispetto al CCNI 12/2/2009 .

Ovviamente, il tutto sarà certo e definitivo solo all’atto della sottoscrizione del CCNI prevedibile per la prossima settimana, dopo aver verificato gli esiti di un primo incontro sugli organici, richiesto con forza, nelle varie riunioni, sia dallo SNALS-Confsal che dalle altre organizzazioni sindacali, quale confronto indispensabile prima della firma del CCNI sulla mobilità.

Art. 2, comma 2 – E’ stato precisato che il personale docente, assunto a tempo indeterminato nella provincia di Trento, vi dovrà permanere per almeno 5 anni e quindi non potrà partecipare, in tale periodo, nemmeno alla mobilità annuale.

Art. 3, comma 1 – Si è precisato che i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata, per transitare nelle classi di concorso della tabella A, devono produrre domanda di passaggio di cattedra.

Art. 6, punto 1b – Sono state eliminate le limitazioni, precedentemente previste, per i passaggi di ruolo alla classe A077 e per i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra per tale classe di concorso, fatti salvi gli accantonamenti previsti per i docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso.


Art. 7 – E’ stato riformulato il titolo dell’articolo che sarà: SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO. Sono stati evidenziati due specifici commi: comma 1 – Sistema della precedenze comuni e comma 2 – Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

Al comma 1. II – Personale trasferito d’ufficio negli ultimi sei anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. E’ stato sostituito per il diritto al rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità, il quinquennio con sessennio. Ciò in conseguenza del CCNI del 15 aprile 2009, che ha previsto, a seguito dei tagli agli organici conseguenti all’applicazione dell’art. 64 del Decreto Legge 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008), la progressiva elevazione del diritto al rientro, a partire dall’a.s. 2010/2011, di un anno per ogni anno scolastico fino al raggiungimento, a regime, della possibilità di esercitare tale diritto per otto anni a partire dalla data di avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.

Vi precisiamo che è stata sempre aggiunta la dicitura “a domanda condizionata” in tutti i casi esplicitati al punto II per i trasferiti d’ufficio.

Art. 7, comma 1, punto III – PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURA CONTINUATIVE. Tale punto prevede la precedenza nelle tre fasi delle procedure dei trasferimenti. Al punto 2) della elencazione del personale beneficiario di tale precedenza, è stato precisato che ne beneficia il personale che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo.

E’ stato precisato, tra l’altro, che nella prima fase dei movimenti la precedenza si applica esclusivamente tra distretti diversi dello stesso Comune.

Art. 7, comma 1, punto IV – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ. E’ stato sostituito sia nel titolo che nel testo il termine sessennio al posto di quinquennio per le motivazioni già esplicitate al punto II.

Art. 7, comma 1, punto V – ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’. In tale punto sono state apportate una serie di modifiche. In particolare, in caso di figlio che assista un genitore, la dimostrazione della unicità di assistenza deriva dalla presenza di entrambe le condizioni appresso riportate:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

- impossibilità da parte di ciascun figlio di potersi occupare dell’assistenza al genitore per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione.

E’ stato previsto, inoltre, per tutto il personale beneficiario della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104, l’obbligo di indicare l’intero Comune di ricongiungimento o il distretto di ricongiungimento in caso di Comuni con più distretti; nel caso il richiedente non si attenga a tale indicazione non beneficerà del diritto di precedenza nella mobilità; è stato precisato che, in assenza di posti richiedibili nel Comune dove risulti domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, con posti richiedibili.

Nei trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa, a seguito della nomina a tempo indeterminato.

I figli che assistano un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente assistenza continuativa a seguito del nuovo rapporto a tempo indeterminato potranno usufruire della precedenza tra province diverse soltanto nelle operazioni di mobilità annuale.

Art. 7, comma 1, punto VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI – E’ stato precisato, ai fini dell’attribuzione della precedenza, che l’esercizio del mandato di tale personale deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Art. 7, comma 2) – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER LA L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. E’ stato previsto per i beneficiari della precedenza di cui al punto V, l’applicabilità della stessa ai fini della graduatoria di istituto, soltanto se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito.

Nel caso che la scuola di titolarità si trovi in Comune diverso o distretto sub-comunale diverso da quello dell’assistito, per ottenere l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, occorre produrre domanda volontaria, per l’a.s. 2010/2011 di trasferimento per l’intero Comune o distretto sub-comunale di residenza dell’assistito o Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, in assenza di posti richiedibili.

Per gli amministratori degli Enti Locali l’esclusione si applica solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e soltanto se si è titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore di EE.LL..

Nell’art. 9, punto b – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI – E’ stato precisato che l’onere di documentazione dell’assistenza in via esclusiva, per beneficiare della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, è previsto solo nei casi di assistenza al genitore.

All’art. 20 – INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – Per i docenti di scuola primaria e dell’infanzia, al punto B II, è stato precisato che i docenti in servizio nel plesso confluito in altro circolo o istituto comprensivo che non optano, rimangono nell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini della determinazione del soprannumero, ma diventano soprannumerari nel caso di soppressione del circolo o istituto comprensivo di precedente titolarità.

In quest’ultimo caso, i titolari individuati quali soprannumerari, mantengono il diritto al rientro di cui al punto II) dell’art. 7 in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.

Per i docenti di scuola secondaria al punto E è stato previsto che, nei casi di chiusura del punto di erogazione del servizio, il docente che non eserciti opzione per l’istituto di confluenza diviene automaticamente perdente posto.

E’ stato inserito un art. 20 bis relativo a Mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza.

In tale articolo sono state adottate specifiche norme, sia per il personale docente che per il personale ATA, nei casi di trasferimento a domanda o di rientro nel sessennio per e da un Comune che, a causa del nuovo assetto territoriale, appartenga a provincia diversa da quella di precedente titolarità.

Al comma 4 di tale articolo è stato precisato che le norme contemplate nello stesso non si applicano alle province di nuova istituzione.

Restano ancora sospese alcune questioni relative agli artt. 15, 18 e 37bis che saranno affrontate nella riunione conclusiva.

Art. 47 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO – Sono state apportate modifiche per la individuazione del soprannumerario che va individuato, nel caso di dimensionamento che riguarda più istituti, sulla base di una graduatoria unica.

E’ stata, inoltre, prevista l’assegnazione della sede di titolarità al DSGA, sia nei casi di singolo dimensionamento, sia nei casi di dimensionamento che coinvolga più istituzioni scolastiche, con operazioni da effettuarsi prima di quelle relative ai rientri previsti dall’art. 5 del CCNI.

Art. 48 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA ED INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE SOPRANNUMERARIO – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO – Al comma 2 di tale articolo sono state effettuate alcune precisazioni per il personale che, individuato quale sopranumerario, presenti domanda condizionata al permanere del soprannumero. Tale personale, nel caso voglia richiedere preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, è tenuto ad esprimere prima delle stesse, comunque, l’intero comune di titolarità o distretto subcomunale nel caso di comuni con più distretti.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE – In tali tabelle sono state apportate alcune modifiche, inserendo nella valutazione alcuni titoli non specificatamente contemplati nella tabella stessa, con particolare riferimento ai diplomi accademici di II livello ed inoltre, nella parte I di tali tabelle – Anzianità di servizio – la valutabilità della continuità di servizio per i docenti di religione cattolica. Inoltre, nella medesima tabella, sempre nella parte relativa all’anzianità di servizio, sono state effettuate le seguenti modifiche:

- alla nota 4 relativa al punto B, è stata apportata una modifica chiarificatrice sulla valutabilità del servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e viceversa e nella scuola secondaria; analogamente sono state effettuate delle precisazioni sulla valutabilità del servizio prestato nella scuola secondaria di I grado, nella scuola secondaria di II grado e viceversa e nella scuola primaria e dell’infanzia;

- alla nota 5 è stato precisato, per i docenti di religione cattolica, che il primo anno del triennio valido per l’attribuzione del punteggio della continuità del servizio, decorre dall’a.s. 2009/2010.

Via: www.snals.it

Mobilità docenti

February 2, 2010 by admin · 1 Comment
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Domande di mobilità docenti per la scuola primaria e secondaria di primo grado
Presentazione via web

Il MIUR con la nota prot. n.1045 del 29.1.2010 fornisce chiarimenti sulle procedure da seguire riguardo alla presentazione via web delle domande di mobilità per l’a.s. 2010/11 per il personale docente della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Prot. n. AOODGPER 1045 Roma, 29.1.2010
Oggetto: Domande di mobilità docenti per la scuola primaria e secondaria di primo
grado – Presentazione via web.
Come è noto il nuovo sistema POLIS (Presentazione On Line IStanze) realizzato da
questo Ministero, consente la presentazione e l’invio delle istanze rivolte
all’Amministrazione “on line”, eliminando la necessità di gestire la versione cartacea
dell’istanza medesima con notevoli vantaggi operativi per gli uffici competenti al
trattamento delle domande e di maggiore trasparenza per il personale utente.
A partire dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2009/2010, il personale
docente di scuola primaria ha già potuto usufruire facoltativamente di tale modalità.
Inserendo direttamente la propria domanda, ha ottenuto una riduzione degli errori
formali di compilazione nonché seguito i vari stati della domanda stessa, ricevendo
via e-mail/sms la notifica delle operazioni disposte dai vari uffici su di essa.
Le scuole, con una semplice operazione di presa in carico, hanno consultato le
domande acquisite, verificato la congruenza tra i dati inseriti e la documentazione
presentata, inviato contestualmente la lettera di notifica via e-mail, e spedito tutta la
documentazione all’Ufficio scolastico competente.


Ai fini dunque della graduale estensione di tale modalità di presentazione a tutte le
istanze trattate nei procedimenti amministrativi concernenti il personale scolastico,
per l’a.s. 2010/11 l’inoltro delle domande di mobilità per e nell’ambito della scuola
primaria e secondaria di I grado avverrà esclusivamente mediante l’accesso a POLIS.
L’operazione sarà effettuata tramite apposite funzionalità messe a disposizione
nell’area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito
internet dell’amministrazione all’indirizzo
www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.
Per l’utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi: quella della
registrazione nel servizio “Istanze On Line” da parte del personale interessato e quella
della presentazione della domanda via Web.
Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica
@istruzione.it.
Ciò premesso, tenuto conto che le funzioni per consentire la compilazione della
domanda via web saranno disponibili secondo la tempistica prevista dalla normativa,
si propone di suggerire ai docenti interessati di iniziare anzitempo la procedura di
registrazione, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile per le
operazioni di presentazione delle domande.
Si rende noto, al riguardo che le funzioni di registrazione sono sempre disponibili
nella suddetta area delle Istanze On Line, all’interno della quale sarà possibile
consultare tutta la documentazione utente di supporto al procedimento.
Il successo dell’operazione è subordinato alla messa in atto di procedure e modalità
organizzative che supportino gli utenti nello svolgimento delle fasi più critiche. La
numerosità dell’utenza e il periodo di svolgimento dell’operazione impongono un
coinvolgimento diretto delle scuole, che a loro volta potranno avvalersi di referenti
provinciali e regionali, individuati dai rispettivi Direttori Regionali, quali referenti dei
nuclei di supporto alle scuole.
Tali nuclei, composti da personale amministrativo qualificato, dovranno mettere a
disposizione delle segreterie scolastiche la propria competenza soprattutto su
tematiche tecniche e amministrative. Ciascun Direttore Generale potrà, in alternativa,
individuare direttamente personale delle segreterie scolastiche laddove, per i carichi
di lavoro degli USP, risulti impossibile attivare il suddetto nucleo di supporto presso
l’USP medesimo.
I nuclei di supporto disporranno di strumenti e materiale per poter organizzare
eventuali conferenze di servizio destinate in particolare al personale delle segreterie
delle istituzioni scolastiche del proprio territorio e anche agli attori interessati alla
corretta applicazione della nuova procedura, ivi comprese le dovute informative alle
Organizzazioni Sindacali del comparto scuola.
Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della
presente nota agli interessati.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta f.to Maria Domenica Testa

Mobilità docenti

February 1, 2010 by admin · Leave a Comment
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Mobilità docenti 2010-2011: presentazione domande on line.

Come convenuto nel corso dell’ultimo incontro sulla mobilità docenti, il Miur, con la nota prot. 1045 di data odierna fornisce le prime indicazioni sulle modalità di attivazione dell’inoltro obbligatoriamente via web delle domande di trasferimento dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché delle domande di passaggio di ruolo verso questi gradi di scuola. Rimane, al contrario, la tradizionale procedura (domande su “carta”) per la mobilità docenti della scuola dell’infanzia, secondaria di secondo grado, personale educativo, docenti di religione cattolica e personale Ata.

L’utilizzo della nuova funzionalità web prevede due fasi:
- registrazione del personale interessato nell’area Istanze On Line, per la quale è necessario il possesso di una casella di posta elettronica …@istruzione.it;
- presentazione vera e propria della domanda e delle relative dichiarazioni via web entro il termine di scadenza che verrà stabilito dalla prossima ordinanza ministeriale. Per le certificazioni mediche rimane confermato l’invio della documentazione cartacea.

Per intanto i docenti interessati sono sollecitati ad iniziare anzitempo la prescritta procedura di registrazione.

Via: www.gildains.it

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