Cgil: elevamento dell’obbligo di istruzione, prime risposte alle nostre sollecitazioni

Via: www.flcgil.it
Cgil: Elevamento dell’obbligo di istruzione, prime risposte alle nostre sollecitazioni
Il Consiglio regionale della Lombardia impegna la Giunta a garantire parità di trattamento agli studenti in obbligo di istruzione.
Il Consiglio regionale della Lombardia, a fine luglio, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a garantire la stessa certezza dei tempi di avvio dell’anno formativo che hanno gli studenti che hanno optato per il sistema pubblico dell’istruzione.
E’ questa la prima risposta formale alla lettera che la CGIL le la FLC hanno scritto nei mesi scorsi al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Vasco Errani .
In essa, confermando il giudizio negativo sulla possibilità di assolvimento di tale obbligo anche nei percorsi di formazione professionale regionali, prevista dall’art. 64 della legge 133/08, e fermo restando la nostra netta contrarietà all’intesa tra la Regione Lombardia e Miur sugli Istituti Tecnici e Professionali, si chiedeva di garantire lo stesso trattamento a tutti gli studenti assoggettati all’obbligo elevato, pena una inaccettabile situazione di discriminazione sul piano dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti.
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Regolamento di ridefinizione dei CPIA e dei corsi serali: incontro al MIUR

Durante l’incontro del giorno 16 giugno, il direttore generale dott.ssa Nardiello ha informato le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, dell’avvenuta approvazione, in prima lettura , da parte del Consiglio di Ministri dello schema di regolamento recante “ Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei CPIA , ivi compresi i corsi serali ….”.
Dopo aver illustrato il percorso che attende il regolamento per l’approvazione definitiva è stato consegnato il testo approvato e contestualmente sono state sottolineate le modifiche apportate all’ultima stesura del documento.
Il regolamento concluso l’iter di approvazione dovrebbe vedere la prima applicazione a partire dell’anno scolastico 2010/11 per completarsi entro il 2011/12. Per il prossimo anno scolastico sono previste solo alcune sperimentazioni per l’aspetto organizzativo didattico.
L’assetto legislativo va completato con l’approvazione di provvedimenti non regolamentari e la definizione delle linee guida, in particolare per rendere sostenibili i carichi di lavoro e il riconoscimento delle competenze informali e non formali.
La costituzione dei Centri Provinciali per l’ Istruzione degli Adulti vedrà quindi l’avvio con la confluenza in questi dei CTP e dei corsi serali, saranno istituzioni di secondo grado, avranno piena autonomia didattica e amministrativa, saranno costituiti in rete e di norma provinciali. Si ipotizza a regime un numero massimo di 150 CPIA su tutto il territorio nazionale.
Viene ribadito l’assetto didattico dei CPIA finalizzato esclusivamente al perseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo e secondo grado o all’acquisizione delle certificazioni relative alle competenze previste per la conclusione dell’ obbligo scolastico.
Si potranno iscrivere ai centri gli adulti, anche immigrati, che non hanno assolto l’obbligo scolastico o che non sono in possesso di titoli studio di scuola secondaria superiore,oppure coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso di titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto all’obbligo scolastico.
L’offerta formativa è strutturata con percorsi d’istruzione di I e II livello; i percorsi di I livello sono articolati in due periodi didattici:I periodo finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione; secondo periodo didattico finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno dell’obbligo d’istruzione che si assolve nel biennio superiore degli istituti tecnici e professionali.
Nell’ambito del primo livello, così come da noi sollecitato nel documento unitario inviato in precedenza al Miur, sono stati inseriti i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per gli stranieri (200 ore previste). L’orario complessivo del I livello è di 400 ore più 200 ore in assenza di certificazione conclusiva della scuola primaria. I percorsi di secondo livello in riferimento all’istruzione tecnica e professionale si articola in tre periodi corrispondenti a : primo biennio, secondo biennio, quinto anno. I percorsi di I livello, relativi al secondo periodo didattico e quelli del II livello prevedono un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti.
L’assetto organizzativo didattico dei CPIA prevede risultati d’apprendimento declinati in termini di conoscenza, abilità e competenza; sono previste unità d’apprendimento, la definizione del “Patto formativo individuale” previo riconoscimento dei saperi formali, informali e non formali.
Si ribadisce, senza dare risposte concrete, l’importanza e la necessità della certificazione delle competenze acquisite in più contesti.
Gli organi collegiali subiscono specifiche modifiche di ruolo, competenze e rappresentatività.
La dotazione organica è definita con uno stretto rapporto numerico docenti allievi e non considera le specificità dell’ insegnamento per adulti. Per il personale Ata s’individua un criterio differente secondo i profili professionali.
Ad una prima lettura pur rilevando alcune modifiche, scaturite dalle nostre osservazioni inviate al Miur precedentemente, non sembra che le variazioni apportate siano tali da modificare la nostra prima valutazione. Ribadiamo in particolare che:
questo provvedimento interviene in modo massiccio su un settore già fortemente condizionato dalla politica dei tagli previsti da questo governo. Infatti per garantire le riduzioni di spesa richieste dal MEF e definite nella legge 133/08, si limita e si irrigidisce l’offerta formativa impoverendo un settore già debole.
Non si assicura una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli d’apprendimento della popolazione adulta.
Non si favorisce l’inclusione sociale soprattutto per gli adulti immigrati che non avranno più la possibilità di frequentare i corsi per l’acquisizione delle capacità linguistiche fondamentali per vedere riconosciuti i diritti di cittadinanza.
Non si potenzia l’attività di recupero dei giovani che non hanno assolto all’obbligo di istruzione.
Non c’è nessun riferimento in merito alle risorse necessarie per finanziare un piano straordinario di formazione di tutto il personale interessato.
Infine come FLC ribadiamo la necessità, non più rinviabile, della definizione anche nel nostro Paese di un sistema nazionale di apprendimento permanente che risponda alle esigenze formative degli adulti che ad oggi non trovano nessuna risposta in questa nuova definizione di istruzione per gli adulti né in altri sistemi d’apprendimento.
Valutazione degli studenti, ecco il regolamento per il prossimo anno scolastico

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico.
Queste le principali novità contenute nel provvedimento:
Scuola Primaria (scuola elementare)
Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dall’ insegnante unico di riferimento.
La valutazione terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli alunni nelle singole materie.
La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti numerici così come avviene in tutti i Paesi Europei.
Solo per l’insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente.
I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni.
Nella scuola elementare gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati.
»Voto in condotta nella scuola elementare
Il voto in condotta nella scuola elementare sarà espresso attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari.
Scuola secondaria di I grado (scuola media)
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti saranno valutati nelle singole materie con voti numerici. Questo metodo di valutazione riguarderà anche l’ insegnamento della musica.
Anche alle medie l’insegnamento della religione cattolica continuerà ad essere valutato attraverso un giudizio sintetico del docente.
Per essere ammessi all’anno successivo, comunque, sarà necessario avere almeno 6 in ogni materia.
Per la ammissione all’esame di Stato di terza media gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il voto in condotta.
In sede d’esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all’unanimità.
»Voto in condotta alle scuole medie
Il voto in condotta nella scuola secondaria di primo grado sarà espresso con un voto numerico accompagnato da una nota di illustrazione e riportato anche in lettere in pagella.
Scuola secondaria di II grado (scuola superiore)
Alle scuole superiori la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie. A conclusione dei corsi di recupero per le carenze dimostrate il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno successivo, formulerà il giudizio finale e l’ammissione alla classe successiva.
Secondo quanto indicato dall’ordinanza ministeriale n.40 dell’8 aprile 2009, per l’anno scolastico 2008/09, per l’ammissione all’esame di Stato sarà necessaria la media del 6. Il voto in condotta concorrerà alla formazione della media.
A partire dall’anno scolastico 2009/10 saranno ammessi all’esame di Stato tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.
Accesso diretto all’esame di stato per gli “ottisti”
Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza.
L’educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti.
»Voto in condotta alle scuole secondarie di primo e secondo grado
Con il Regolamento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici.
Il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l’insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
Una sanzione disciplinare, quindi, sarà come un cartellino giallo, dopo il quale se i comportamenti gravi persisteranno il collegio dei docenti darà il cartellino rosso e cioè il 5 in condotta.
La valutazione del comportamento è partita già nel primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso ed ha portato a galla circa 34 mila insufficienze. Gli studenti avranno tempo nella seconda parte dell’anno per recuperare.
L’insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all’anno successivo o agli esami di Stato.
Valutazione degli alunni con disabilità
Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento-DSA
Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.
Obbligo scolastico
Resta confermato l’obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età, sempre nel quadro del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

