Adida: testo audizione presso la Commissione Cultura e Istruzione del Senato

June 30, 2010 by admin · Leave a Comment
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Di seguito pubblichiamo il testo pronunciato da Adida (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare) in occasione dell’Audizione al Senato avvenuta in data 22 Giugno 2010.

On. Presidente e On. membri della VII Commissione Cultura del Senato,

sono Emanuele Bruschi e rappresento l’Adida (Associazione docenti invisibili da abilitare). Ringrazio questa Commissione per aver offerto all’associazione, l’opportunità di presentare le proprie ragioni e di gridare, alla clamorosa ingiustizia che i docenti precari non abilitati di III fascia stanno vivendo.

Si tratta di docenti privi di abilitazione con anni di servizio ed in possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all’insegnamento. Docenti assunti per ricoprire cattedre vacanti e supplenze annuali, con gli stessi incarichi e le identiche mansioni dei colleghi abilitati e di ruolo; nominati non a discrezione delle singole istituzioni scolastiche, ma da graduatorie di merito, redatte e pubblicate dallo stesso Ministero. Insomma, docenti a tutti gli effetti, che con grandi sacrifici hanno consentito la continuità didattica di quelle scuole le cui esigenze di ricoprire le cattedre resesi vacanti, sono state soddisfatte dai docenti di terza fascia.

Nonostante ciò, i docenti in questione sono stati fortemente penalizzati dal Decreto 42/09, a seguito del quale i colleghi di I fascia hanno potuto contare sull’inserimento nelle graduatorie di ben quattro province, mentre quelli di III fascia hanno potuto sceglierne una soltanto. Non basta: pur vantando numerosi anni di servizio, la III fascia è stata ingiustamente e clamorosamente esclusa dal Decreto n. 134/09, conosciuto come “Salva precari”, ed è davvero una vergogna che questa discriminazione non fosse nota né alla VII Commissione Cultura della Camera, rimasta basita nell’apprendere questa esclusione, né, immaginiamo, a questa stessa Commissione.

In accordo con le esigenze del Ministero dell’Istruzione di regolare la formazione iniziale dei Docenti, così come previsto dalla bozza di decreto al vaglio di questa autorevole Commissione, i docenti di III fascia vorrebbero completare, la propria formazione frequentando il TFA (Tirocinio Formativo Attivo), e alla fine di questo percorso, atto ad integrare un’esperienza già maturata nel corso di numerosi anni di servizio, sostenere l’esame di Stato, in occasione del quale la preparazione verrebbe senz’altro accertata, con tutto il rigore e l’approfondimento necessari.

Un percorso questo richiesto dall’Adida per la fase transitoria prevista nella bozza di decreto che disciplinerà la formazione iniziale dei docenti, che converge non solo con quanto sollecitato dalle maggiori rappresentanze sindacali, ma finanche con il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e con il Consiglio di Stato nel suo ultimo parere definitivo rilasciato in data 8 marzo 2010.

È pertanto errato ed equivoco attribuire all’Adida la richiesta di considerare il servizio prestato come requisito privilegiato “per accedere stabilmente all’insegnamento”; poiché l’Adida conviene con quanto affermato giustamente dall’On. Aprea in VII Commissione Cultura: “il servizio non può essere considerato come sostituzione della selezione”.

La selezione in sede d’esame di Stato, è già contemplata dalla bozza di decreto (e non è un caso che anche il Consiglio di Stato l’abbia ricordato e sottolineato); infatti alla fine dell’anno di tirocinio, i docenti di III fascia, nonostante i lunghi anni di servizio prestato, dovranno comunque superare un esame finale selettivo per ottenere l’abilitazione.

L’Adida chiede dunque, in linea con quanto già espresso dalle maggiori rappresentanze sindacali, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione e da ultimo dal Consiglio di Stato, che nella fase transitoria sia stabilito che gli insegnanti di III fascia con un titolo di servizio pari o superiore ai 360 gg., possano accedere di diritto al TFA senza doversi sottoporre ad una prova selettiva in ingresso, fermo restando l’opportunità di accertare la preparazione e le competenze di questi docenti in sede di esame di Stato finale con valore abilitante. Inoltre, si chiede che il calcolo dei 360 giorni di servizio avvenga su più classi di concorso.

Se si fa un’analisi attenta e obiettiva degli ultimi dieci anni, si può facilmente constatare che i docenti di III fascia non hanno potuto conseguire l’abilitazione per diverse ragioni: i più, per il fatto che da tre anni è mancata l’oggettiva possibilità di farlo; inoltre, per alcune classi di concorso questa attesa sale addirittura a 10/15 anni. Anche quando le Ssis/Cobaslid (le vecchie scuole di specializzazione) erano attive, l’esagerato costo e l’obbligo di frequenza di questi e le sedi ubicate spesso a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza, hanno impedito a moltissimi docenti, già alle dipendenze del Ministero, di abilitarsi. Oltre a ciò, non va taciuto che nelle diverse regioni del Paese vi è stata una gestione di questi corsi anomala, creando molti squilibri. Nel Sud, infatti, dove, o non vi era alcuna necessità di abilitare nuovi docenti, o ve n’era pochissima, se ne sono, di contro, abilitati un numero elevatissimo; nelle regioni del nord d’Italia, viceversa, la richiesta di docenti era rilevante, ma i posti banditi dalle Ssis sono stati sempre ampiamente al di sotto delle effettive necessità di quel territorio.

Dall’istituzione delle Ssis dunque, il Ministero anno dopo anno ha violato il fondamentale principio di uguaglianza, poiché la possibilità di potersi abilitare era legata a fattori contingenti e discriminanti, quali la regione di appartenenza, le disponibilità economiche del candidato (mancato rispetto DPR 306/97), la possibilità di sospendere o di ridurre l’attività lavorativa per un periodo di almeno due anni (mancato rispetto L. 390/1991 e del DM. 509/99); e ancora, la disponibilità a spostarsi con regolarità per assolvere gli obblighi di frequenza, il titolo di studio posseduto e la disciplina insegnata. Si consideri inoltre che l’impossibilità di frequentare le Ssis, e/o la loro mancata attivazione, viola apertamente il diritto alla formazione per il lavoratore (già in servizio presso le istituzioni scolastiche) sancito dall’Art. 35 della Costituzione. L’obbligo di frequenza, imposto a chiunque, non teneva conto il diritto alla salute del lavoratore (non era infatti concesso assentarsi nemmeno se ammalati), alla maternità e all’assistenza di parenti ammalati, poiché non era concesso alcun tipo di deroga a quest’obbligo. Infine, la legge 124/1999 aveva previsto che fosse bandito un concorso abilitante con cadenza triennale, in realtà l’ultimo concorso risale al lontano 1999, e tra l’altro non erano comprese tutte le classi di concorso.

Ecco le ragioni per cui, On. Presidente e Onorevoli Senatori, molti docenti di III fascia da anni in servizio nella scuola italiana, non hanno potuto abilitarsi!

La VII Commissione Cultura della Camera ha recentemente riconosciuto le ragioni dei docenti di III fascia, ma ha posto come tema centrale, nella ricerca di una soluzione, la questione del loro numero, e per questo ha richiesto alcuni dati al Ministero. Ora, in una congiuntura economica così delicata ed estremamente complessa quale quella attuale, non è accettabile che una Commissione competente esprima una valutazione sulla particolare situazione in cui si trovano i docenti precari non abilitati, basandosi su dei numeri totalmente fuorvianti. La cifra di 208.447 precari non abilitati presentata in quella sede dall’On. Aprea, nulla ha a che fare con l’effettivo numero dei docenti precari di III fascia. Ai fini di una corretta valutazione della situazione dei soggetti interessati, nel computo fatto andavano inseriti “una sola volta” i soli docenti in possesso del titolo di servizio minimo di 360 gg. e non tutti quelli iscritti nelle graduatorie d’istituto. Non si tratta quindi di 208.447 precari non abilitati con servizio, poiché questo numero comprende tutti quelli che hanno avuto titolo per essere inclusi in graduatoria, ma privi di anzianità di servizio. Detto altrimenti, buona parte di questi non ha mai insegnato. Anche il numero, ricordato sempre dall’Onorevole Aprea, di circa 62.500 docenti che, grazie alle sessioni concorsuali riservate del 2004, hanno frequentato l’anno di tirocinio e che sono stati inclusi nelle graduatorie di I fascia, non può essere utilizzato per un raffronto con l’attuale situazione dei docenti precari non abilitati appartenenti alla III fascia: gli aspiranti con titolo di servizio pari o superiore a 360 gg., erano nel 2004 circa il doppio degli attuali, e il dato è agevolmente ricavabile dal confronto delle graduatorie di III fascia di allora con quelle correnti. Insomma, fatta salva la buona fede, le cifre indicate in VII Commissione Cultura nulla dicono sul numero reale e attuale dei docenti di III fascia con anni di servizio pregresso. Dall’elaborazione statistica di alcune graduatorie campione effettuata dall’Adida, dove sono stati computati esclusivamente gli insegnanti con un servizio minimo di 360 gg., è risultato più volte un numero di circa 30/40.000 docenti. Dati questi che in caso necessario l’Adida farà valere nelle sedi opportune.

Va poi precisato, per superare un altro grave equivoco, che il conseguimento dell’abilitazione per i docenti di III fascia, non andrebbe ad alimentare ulteriormente le sacche del precariato, poiché si tratta di precariato già esistente da anni, fatto peraltro ampiamente dimostrato e dimostrabile dai numerosi contratti stipulati da questi docenti in anni e anni di insegnamento. A tal proposito il Consiglio Stato così dichiara: “non sembra che sussista un nesso tra l’ammissione automatica e l’incremento delle cause di formazione del precariato. [...] va osservato che la formazione del precariato è derivata dall’utilizzazione degli abilitati in posti di insegnamento non di ruolo. Ora, poiché, ormai, l’assunzione può avvenire solo attraverso le graduatorie ad esaurimento (non suscettibili di ulteriori immissioni) [...], il conseguimento dell’abilitazione [...] da parte di soggetti non inclusi nelle predette graduatorie ad esaurimento, consentirebbe solo la partecipazione ai concorsi ordinari, non mutando, per il resto, la posizione giuridica attualmente rivestita dal personale interessato”.

Dopo aver insegnato per anni, dopo aver acquisito sul campo competenze e professionalità, con enormi sacrifici – perché le supplenze più difficili, i luoghi più impervi, gli spezzoni orari economicamente meno vantaggiosi, sono sempre stati coperti dai docenti di III fascia – è del tutto inaccettabile che si chieda a questi insegnanti di effettuare un esame pre-selettivo, indetto non per accedere stabilmente e a tempo indeterminato all’insegnamento, ma per poter frequentare un corso di formazione e alla fine di questo superare l’esame finale di Stato con valore abilitante.

Se per un neo-laureato senza esperienza che aspiri ad intraprendere la professione docente può avere un senso sostenere un esame pre – selettivo per l’accesso al TFA, per chi insegna da anni, per chi questa professione la sta già esercitando, è privo di qualsiasi necessità effettuare una pre-selezione, come ha sempre sottolineato il Consiglio di Stato: “In via di principio, [...] non sembra che l’acquisizione di una solida base teorica, del tipo di quella configurata dal Ministero possa essere esclusivamente dimostrata dalla prova di accesso [...], sembrando tale bagaglio di conoscenza poter essere ugualmente verificato anche in sede di valutazione finale”.

Riguardo al problema del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, inoltre, è quanto mai opportuno porre in relazione il nostro Paese con il contesto europeo, ricordando che la direttiva comunitaria 36/2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che sia ampiamente messa in risalto l’esperienza professionale. Infatti, qualora un cittadino dell’Unione Europea sia in grado di dimostrare di aver svolto una determinata professione in uno Stato membro per almeno due anni, nei dieci anni precedenti, un eventuale Paese ospite non può impedire che quella stessa professione continui ad esercitarla anche nel proprio territorio, indipendentemente dalla presenza o meno degli specifici titoli previsti da quel Paese. E’ facoltà però di quest’ultimo verificare le capacità e le conoscenze professionali mediante un tirocinio o un esame, e richiedere che eventuali carenze formative vengano colmate. Infine, secondo la stessa direttiva, un’esperienza professionale di tre anni svolta sul territorio di uno Stato comunitario, è esattamente assimilata ad un titolo abilitante, ritenendo che vi debba essere, dopo tale periodo, un riconoscimento di fatto da parte del Paese che ha consentito l’esercizio di quella determinata professione.

Sempre rispetto al contesto europeo, è recente la notizia che l’EFI (Ente per la Formazione Integrata) in collaborazione con una Università spagnola privata (UCAM), sta per organizzare master abilitanti, relativi ad alcune classi di concorso e con titolo pienamente riconosciuto dalla Repubblica italiana, della durata di un solo mese, più due di tirocinio da svolgere in Italia. Si potrà, quindi, conseguire l’abilitazione con una tesi di massimo quindici pagine, nessuna selezione, pagando ‘semplicemente’ 8000 € di iscrizione. Le questioni appena descritte non solo discriminano ulteriormente i docenti italiani di III fascia, ma ne sviliscono il lavoro e la professionalità: ci si abilita solo dietro il pagamento di una forte somma e viene equiparato a titolo abilitante il servizio, ma solo quello svolto all’estero da cittadini stranieri. Alla luce di quanto esposto riteniamo che perda significato una qualsiasi pre-selezione operata nei confronti dei docenti precari non abilitati con esperienza, i quali finirebbero paradossalmente per risultare discriminati in virtù della loro nazionalità; come d’altra parte, in una prospettiva europea, non ha alcun valore la programmazione nazionale degli accessi ai TFA e alle Lauree Magistrali previste dallo schema di regolamento in esame. Che senso ha, infatti, vincolare il numero degli abilitati alle sole esigenze nazionali se l’Europa impone il reciproco riconoscimento dei titoli?

E’ evidente che alla base vi è un grande fraintendimento: il possesso di un titolo abilitante non implica per lo Stato italiano alcun obbligo di assunzione, essendo semplicemente utile per un eventuale accesso all’insegnamento presso scuole statali, paritarie e private.

In considerazione di tutto questo, quindi, le richieste dell’Adida appaiono quanto mai opportune e condivisibili, soprattutto in ragione della preoccupante e inverosimile indicazione contenuta nella bozza di decreto secondo cui, in un futuro quanto mai prossimo, saranno invalidati, ai fini dell’insegnamento, i diplomi e le lauree dei precari di III fascia. Questo non potrà che lasciare allo sbaraglio migliaia di docenti precari. L’Adida ritiene inaccettabile, infatti, anche l’aver fissato, ai fini dell’insegnamento, un limite temporale alla validità legale di tutti i titoli conseguiti sino ad oggi in Italia; è surreale, infatti, immaginare che docenti dopo anni di servizio debbano riprendere da capo un lungo percorso formativo senza il quale la possibilità di abilitarsi verrebbe a mancare.

Ringraziamo per l’ascolto e la cortese attenzione.

Adida (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare)

Precari scuola. Finalmente pubblicata la circolare per le supplenze annuali per il 2009/2010

August 26, 2009 by admin · Leave a Comment
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Precari scuola. Finalmente pubblicata la circolare per le supplenze annuali per il 2009/2010

Confermate nella sostanza le indicazioni degli anni scorsi. Entro il 31 agosto la comunicazione del titolo di sostegno. Non consentita la possibilità di scelta tra province diverse.

Il Miur ha finalmente pubblicato, dopo numerose sollecitazioni e proteste, la nota 12360/09 con la quale si forniscono indicazioni agli uffici scolastici regionali/provinciali sulle procedure e sulle regole per l’individuazione del personale precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

La circolare, dopo il confronto del 7 luglio scorso, contiene alcune indicazioni che accolgono le richieste sindacali.

Sono rimaste comunque senza risposta le richieste rispetto agli spezzoni fino a 6 ore, alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie d’istituto, alle possibili opzioni tra le varie province e alla deroga rispetto al diritto al completamento in caso di accettazione di spezzone in presenza di posti interi. Nella nota viene anche prevista l’impossibilità, per i neo-assunti in ruolo, di accettare supplenze a norma degli art. 36 e 59 del CCNL: si tratta di una palese violazione del contratto, in contrasto con le indicazioni dello scorso anno, rispetto alla quale attiveremo le eventuali vertenze individuali.

Richiesta del part-time
Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell’assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal Ccnl 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del Ccnl sul part-time riguardanti sia il personale docente che Ata. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell’art. 73 del D.L. n. 112, articolo che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso ad alcune valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell’orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all’O.M. n.446/97 (vedi art. 39 c. 13 Ccnl 2006-2009). Infine è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.


Spezzoni fino a 6 ore
Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007

Docenti
Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:

in caso di disponibilità sopravvenute vanno riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento;
le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale:

- ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8;

- lasciare uno spezzone per un posto intero (evitando la complicazione del completamento e del frazionamento dei posti)

- lasciare un posto di sostegno per un posto comune indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono obbligati su sostegno in base al DM 21/05)

l’opzione tra province diverse è esplicitamente proibita (salvo per la provincia dell’Aquila) e sarà direttamente il sistema informativo a inibire la possibilità di acquisire una individuazione in altra provincia una volta che c’è stata una accettazione.
sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare che per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto o per altra provincia. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina; naturalmente, essendoci stata un’accettazione, è inibita la possibilità di acquisire supplenze dalle graduatorie ad esaurimento in altra provincia;
per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
Comunicazione titolo di sostegno
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 30/06/2008 è prevista la possibilità di comunicare alla scuola a cui è stato indirizzato il modello B, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 31 Agosto.
Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto.

ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano le regole dello scorso anno ed in particolare:

non sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento per mancata accettazione di una nomina a livello provinciale o per mancata presa di servizio;
le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.
Priorità nella scelta della sede
Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.
Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.


Immissioni in ruolo docenti e ATA: incontro al Ministero sulla ripartizione del contingente

August 4, 2009 by admin · Leave a Comment
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Immissioni in ruolo docenti e ATA: incontro al Ministero sulla ripartizione del contingente

Previste percentuali differenziate per le varie tipologie di posto e i vari profili

Si è tenuto oggi un incontro al Ministero sui criteri di ripartizione dei contingenti di assunzioni in ruolo per il personale docente e ATA.
In premessa l’Amministrazione ha confermato che nell’autorizzazione del Ministero dell’economia sono previste clausole e limitazioni rispetto alle modifiche ordinamentali in atto e ai tagli derivanti dall’applicazione del piano Gelmini/Tremonti.

Personale docente
Per quanto riguarda i docenti, come avevamo annunciato, le 8.000 assunzioni saranno prevalentemente per il sostegno e per la scuola dell’infanzia. Sono comunque previste assunzioni anche sugli altri ordini di scuola, come da noi sollecitato, ma in numero più limitato.
In particolare nell’ipotesi che ci è stata illustrata si prevedono assunzioni su circa il 50% dei posti vacanti per il sostegno, di circa il 33% sulla scuola dell’infanzia e di circa il 10% sulla scuola primaria e sulle classi di concorso della secondaria di I e II grado oltre che per gli educatori.
Nella ripartizione dei posti di sostegno che vengono assegnati complessivamente a livello provinciale sarà introdotta, su richiesta delle organizzazioni sindacali, all’indicazione di garantire l’assegnazione di almeno un posto, se disponibile, per ogni ordine di scuola e area.


Personale ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, sempre in considerazione del piano di tagli, la proposta dell’amministrazione prevede percentuali variabili tra il 10 e il 14% tra i vari profili. Per i DSGA
la percentuale sarà definita una volta note l’effettiva consistenza delle graduatorie nelle varie province, fermo restando che una parte dei posti disponibili non possono essere assegnati a ruolo in quanto accantonati per il concorso ordinario e riservato.
Sarà anche garantita, come già avvenuto negli anni scorsi almeno un’assunzione per ogni profilo in presenza di limitate disponibilità.

Il decreto e le tabelle dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni in modo da consentire il completamento delle operazioni di assunzione in ruolo e le supplenze annuali entro il 31 agosto.

Nell’incontro di domani con il Ministro ribadiremo il nostro giudizio negativo rispetto alla totale insufficienza del contingente e tutte le nostre richieste rispetto alla tutela e alla stabilizzazione del personale precario.

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Incontro MIUR – Sindacati: supplenze annuali

July 7, 2009 by admin · 5 Comments
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Incontro MIUR – Sindacati: supplenze annualiEmanata una ordinanza ministeriale, in preparazione una circolare

Il giorno 6 luglio 2009, tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, si è svolto un primo incontro per la definizione delle disposizioni sul conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Per la UIL scuola ha partecipato Pasquale Proietti.

L’ ordinanza per le supplenze:

si dà attuazione alla proposta UIL,

parte la procedura informatizzata.

L’amministrazione, anche se datata 8 maggio, ha diramato in data odierna l’Ordinanza Ministeriale n.48 con la quale, in applicazione dell’art.7, c.2, del Regolamento sulle supplenze, dà indicazioni agli uffici periferici per rendere effettivamente operativa la procedura informatica nella fase di conferimento delle supplenze.

Con l’informatizzazione del sistema la situazione delle graduatorie sarà sempre aggiornata alla situazione reale e le procedure per la nomina di un supplente saranno velocizzate, con grande risparmio di risorse e con maggiori tutele per il personale interessato alla supplenza.


Nello stesso incontro l’amministrazione ha illustrato una bozza di documento che dovrebbe regolamentare la gestione delle supplenze, tenuto conto che oggi le nuove norme sulle graduatorie ad esaurimento consentono ai supplenti di essere inseriti in più province. L’amministrazione prevede che l’accettazione di una proposta di nomina, annuale o fino al termine delle attività didattiche, in una provincia non debba consentire l’accettazione di altre nomine dalle altre graduatorie di province in cui si è inseriti. La UIL, ritenendo importante la corretta e veloce gestione di tutta la partita delle nomine, ha sollecitato il MIUR ad intervenire affinché sia garantita la contestualità delle nomine e, comunque, prevedere la possibilità per i supplenti con nomina fino al trenta giugno di poter cambiare anche provincia per una nomina più favorevole fino al 31 agosto. La UIL ha chiesto anche che l’amministrazione espliciti nella circolare in modo chiaro l’applicazione del 4° commma dell’art.3 del regolamento al fine di rendere fruibile il diritto dei supplenti al completamento dell’orario, anche attraverso il frazionamento della cattedra. Infine, la UIL ha rappresentato all’amministrazione l’esigenza di salvaguardare tutte quelle situazioni relative al personale supplente che, in fase di presentazione delle domande d’inserimento nelle graduatorie d’istituto, pur in possesso dei requisiti, abbiano utilizzato il modello di domanda diverso da quello richiesto. Su questo aspetto il MIUR, in data odierna, ha emanato una nota che risolve il problema.