In merito a disposizioni su le gite scuola e la disabilità; dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:
Per la partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonchè di predisporre ogni altra misura di sostegno”.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
In caso negativo, bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. 291/92.